Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15972 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 15972 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME COGNOME nato in Costa D’Avorio il 01/01/1998 (CUI 05KFN4T)
avverso la sentenza del 12/12/2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Perugia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Perugia ha applicato a NOME COGNOME la pena concordemente richiesta dalle parti in relazione al reato di cui all’art. 628 cod. pen.
Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione
della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misur
di sicurezza».
In tale perimetro normativo è, dunque, ritualmente deducibile il lamentato vizio di sussunzione, ma, coerentemente con l’esegesi consolidata in riferimento
al fatto tipico, solo nei casi di errore manifesto e di qualificazione palesemente eccentrica, che emergano con indiscussa immediatezza e senza margini di
opinabilità rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino eviden
dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El
COGNOME, Rv. 275971-01). La verifica sul punto, inoltre, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della
sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021,
COGNOME, Rv. 281116-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, COGNOME, Rv. 279573-
01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971-01; nonché, anche
2-bis prima dell’inserimento del comma
nel corpo dell’art. 448 cod. proc. pen.,
Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, COGNOME, Rv. 271789-01; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, COGNOME, Rv. 264766-01).
Nel caso di specie, ferma restando l’assoluta genericità dell’impugnazione, la contestazione evidenzia plurimi e non irrilevanti atti violenti, manifestamente incompatibili con la asserita involontarietà del contatto.
Il procedimento deve essere, pertanto, definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2025
Il Consi lier estensore c j