Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13457 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13457 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il 29/12/1998
avverso la sentenza del 26/11/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO
( dato avviso alle parti:
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso ,avyerso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il GUP presso il Tribunale di cal i. ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione ai reati previsti dall’art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 586bis, comma 7, cod.pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all’art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Difatti, l’unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla carenza della motivazione della sentenza e quindi – implicitamente, deve ritenersi – in ordine alla mancata verifica delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen..
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 marzo 2025