Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21056 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21056 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 22/09/1987
avverso la sentenza del 15/10/2024 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria emessa in data 15/10/2024 di applicazione della pena concordata, ex art. 444 cod. proc. pen., di an cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod e 73, comma e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto sostanze stupefacenti del tipo cocaina e cannabis, ai fini di cederle a terzi e del reato di cui all’art. 110, 337 cod. pen.
Con un unico motivo di ricorso, deduce erronea qualificazione giuridica del fatto per non ave Tribunale derubricato il fatto di reato nell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 309 del 1990, atteso il dato quantitativo della sostanza rinvenuta e a nulla rilevando che la st non fosse suddivisa in dosi ovvero che non sono stati sequestrati soldi o materiale per confezionamento;
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto dall’imputato al di fuori delle strette ipotes all’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 1, comma 50, I. n. 103 de 2017 che sole consentono la impugnabilità della sentenza di applicazione della pena nella presente sede;
Infatti, in tema di “patteggiamento”, il rito prescelto non consente la prospettazione, in se legittimità, di questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione del formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultan contestazione, poiché l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anch assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a e prestato. (Sez. V n. 21287, 04 giugno 2010; Sez. II n. 5240, 14 gennaio 2009). Va . aggiunto che l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succin descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della corrette della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’articolo 129 C.P.P. per esclud ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patt ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.(Sez. IV .34494, 17 ottobre 2006).
Nella fattispecie, il giudice ha compiutamente richiamato le risultanze degli atti di ind acquisiti ed ha rilevato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell’insus delle condizioni di applicabilità dell’articolo 129 cod. proc. pen.
Quanto sopra evidenziato dà quindi luogo ad inammissibilità del ricorso che deve essere dichiarata “de plano” ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
(
ye
GLYPH
gro
‘L)–
NOME COGNOME