Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Traccia i Confini dell’Impugnazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, specificando quando una critica alla pena concordata non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso patteggiamento presentato da un imputato, assistito dal suo difensore, avverso una sentenza di applicazione della pena per il reato di furto aggravato. La pena concordata e applicata dal Tribunale era di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre a una multa. L’imputato, non soddisfatto dell’accordo raggiunto, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando aspetti legati alla quantificazione della pena base.
Limiti al Ricorso Patteggiamento e Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto con la riforma del 2017. Questa norma stabilisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per un numero chiuso di motivi:
1. Errata espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
I giudici hanno sottolineato come le doglianze dell’imputato, focalizzate sulla congruità della pena base (pari a due anni di reclusione prima della concessione delle attenuanti), non rientrassero in nessuna di queste categorie.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha svolto un’analisi approfondita per spiegare perché il ricorso fosse manifestamente infondato. Il punto centrale della motivazione risiede nella distinzione tra una pena semplicemente “non congrua” e una pena “illegale”.
Richiamando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 877/2022), la Cassazione ha ribadito che una pena è da considerarsi illegale “ab origine” solo quando è di specie diversa da quella prevista dalla legge (ad esempio, l’arresto al posto della reclusione) oppure quando è quantificata in misura inferiore al minimo o superiore al massimo edittale.
Nel caso specifico, la pena base concordata tra le parti, e sulla quale si appuntavano le critiche della difesa, rientrava perfettamente nella forbice edittale prevista dall’articolo 624 del codice penale per il reato di furto. Di conseguenza, pur potendo essere oggetto di una diversa valutazione di merito in un giudizio ordinario, non poteva in alcun modo essere definita “illegale” ai fini dell’ammissibilità del ricorso.
La Corte ha inoltre specificato che la decisione di inammissibilità è stata adottata “de plano”, ovvero senza udienza, seguendo la procedura semplificata prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, c.p.p., appositamente per questi casi. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e offre un importante monito: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica che implica una sostanziale rinuncia al diritto di contestare nel merito la quantificazione della pena. Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per rinegoziare l’entità della sanzione. L’impugnazione è riservata a vizi gravi e specifici che minano la legalità stessa dell’accordo o della sentenza, lasciando al di fuori ogni valutazione sulla congruità della pena concordata, purché essa rimanga all’interno dei binari tracciati dal legislatore.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è possibile solo per motivi specificamente previsti dalla legge, come problemi nel consenso dell’imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
Quando una pena concordata nel patteggiamento è considerata illegale?
Una pena è considerata illegale quando è di una specie diversa da quella prevista dalla legge per quel reato, oppure quando la sua quantità è inferiore al minimo o superiore al massimo stabilito dalla norma (la cosiddetta forbice edittale).
Criticare la quantificazione della pena base è un motivo valido per il ricorso patteggiamento?
No, secondo la decisione in esame, le critiche relative alla quantificazione della pena base, se questa rientra nei limiti edittali previsti dalla legge, non costituiscono un motivo valido per rendere ammissibile il ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31655 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31655 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 08/11/1983
avverso la sentenza del 31/03/2025 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
· esaminato il ricorso proposto da COGNOME COGNOME a mezzo del difensore avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. pen., con cui è stata applicata la pena di anni 1, mesi 4 di reclusione oltre la multa per il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 625 n. 4 e 61 n. 5 cod. pen.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Rilevato che nella nozione di pena illegale “ah origine” rientra quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali Sez. U Sentenza n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, in motivazione).
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l’impugnazione, trattandosi di pena non illegale: la pena base, su cui si appuntano le critiche difensive, corrispondente a quella concordata tra le parti – pari ad anni 2 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti – rientra nella forbice edittale del reato di cui all’art. 624 cod. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
ente