Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31655 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31655 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
· esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOME a mezzo del difensore avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. pen., con cui è stata applicata la pena di anni 1, mesi 4 di reclusione oltre la multa per il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 625 n. 4 e 61 n. 5 cod. pen.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Rilevato che nella nozione di pena illegale “ah origine” rientra quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali Sez. U Sentenza n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, in motivazione).
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l’impugnazione, trattandosi di pena non illegale: la pena base, su cui si appuntano le critiche difensive, corrispondente a quella concordata tra le parti – pari ad anni 2 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti – rientra nella forbice edittale del reato di cui all’art. 624 cod. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
ente