Ricorso Patteggiamento: la Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più percorse nel processo penale per definire rapidamente un procedimento. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto ristrette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sui limiti del ricorso patteggiamento, specificando quando e perché un’impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un procedimento per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). L’imputato aveva concordato una pena con la Procura attraverso il rito del patteggiamento, e il Tribunale di Brescia aveva emesso la relativa sentenza. Successivamente, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello decideva di impugnare tale sentenza, proponendo ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Tesi della Procura
Il cuore del ricorso patteggiamento proposto dal Procuratore Generale verteva su un punto specifico del trattamento sanzionatorio. Secondo l’accusa, la pena applicata era errata perché non teneva conto della pluralità di persone offese, circostanza che avrebbe dovuto comportare un aumento della sanzione. In sostanza, si contestava non la legalità della pena in sé, ma la sua quantificazione in relazione ai fatti specifici del reato.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con una procedura snella de plano, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una stretta interpretazione delle norme che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato: non ogni presunto errore nel calcolo della pena può giustificare un ricorso in cassazione avverso una sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è cristallina e si basa sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita drasticamente i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. L’impugnazione è consentita solo per un elenco tassativo di vizi, tra i quali non rientra la critica al trattamento sanzionatorio concordato tra le parti.
La Corte ha specificato che contestare la quantificazione della pena, come nel caso del mancato aumento per la pluralità di persone offese, non equivale a denunciare una “pena illegale”. Una pena è considerata illegale solo quando non è prevista dall’ordinamento per quel tipo di reato o quando esce dai limiti edittali fissati dalla legge. Un errore nel bilanciamento delle circostanze o nella valutazione di alcuni aspetti del fatto, invece, rientra nell’accordo tra le parti e non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità. La sentenza applicativa della pena, frutto di un accordo, cristallizza la sanzione e ne preclude una successiva rinegoziazione tramite impugnazione, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura quasi “contrattuale” del patteggiamento e la stabilità delle sentenze che ne derivano. Per le parti processuali, ciò significa che l’accordo sulla pena deve essere ponderato con estrema attenzione, poiché le possibilità di rimetterlo in discussione sono minime. Per i professionisti del diritto, emerge la chiara indicazione che il ricorso patteggiamento deve fondarsi su vizi di legalità sostanziale e non su mere valutazioni di congruità della pena concordata. La decisione rafforza l’efficienza del rito speciale, garantendo la certezza e la rapidità delle definizioni processuali che esso consente.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un errato calcolo della pena?
No, l’ordinanza chiarisce che l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l’impugnazione a specifiche e tassative ipotesi di violazione di legge, escludendo questioni relative alla quantificazione del trattamento sanzionatorio concordato tra le parti.
In quali casi una pena patteggiata è considerata ‘illegale’ e quindi impugnabile?
Una pena è ‘illegale’, e quindi la sentenza è ricorribile, soltanto quando la sanzione applicata non è prevista dalla legge per quel reato o la sua entità è al di fuori dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla norma incriminatrice.
Perché il ricorso del Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo addotto – il mancato aumento di pena in ragione della pluralità di persone offese – attiene alla quantificazione della sanzione e non rientra tra i motivi di violazione di legge tassativamente previsti per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1880 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1880 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: COGNOME nato a GARDONE VAL TROMPIA il 17/05/2003
avverso la sentenza del 15/04/2024 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 28642/24 P.G. CONTRO COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso relativo alla sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. deve essere dichiarato inammissi con procedura de plano perché i motivi proposti, attinenti al mancato aumento di pena in ragione della pluralità di persone offese, non sono consentiti in relazione alla tipolog sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in relazione trattamento sanzionatorio concordato fra le parti, atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337). Soltanto in caso di pena illegale la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 02/12/2024