Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22998 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22998 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TRICASE il 02/10/2003
avverso la sentenza del 22/01/2025 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il gup del Tribunale di Lecce, su richiesta delle parti, ha applicato a NOME COGNOME la pena, ridotta per il rito prescelto e condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa, in ordine ai reati di cui agli artt. 73, co. 5, D.P.R. n. 309/1990 (capo 1), 697 cod. pen. (capo 2), 707, ultima parte, cod. pen. (capo 3), tutti commessi in Taurisano il 23 maggio 2024. Ha disposto, altresì, la confisca del denaro e di quant’altro in sequestro.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due distinti motivi.
Con il primo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 448, comma 2, e 426, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. relativamente all’omesso accertamento circa l’espressione della volontà dell’imputato. della volontà dell’imputato.
Con il secondo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 85 bis D.P.R. n. 309/1990, in relazione alla disposta confisca della somma di denaro, ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo trattandosi di sentenza che ha ratificato l’accordo proposto successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto d correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza») e non è questo il caso.
Quanto al secondo motivo, lo stesso è parimenti inammissibile, a parte che per la genericità, ma perché non si confronta con gli argomenti spesi dalla sentenza impugnata. La Corte ha disposto la confisca del denaro in sequestro osservando che si tratta di somma sproporzionata rispetto al reddito laddove richiama il verbale di identificazione del Cera che ha dichiarato di essere disoccupato.
Orbene, se è vero che in relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro, né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (tra le più recenti, Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, COGNOME, Rv. 283248 e Sez. 6, n.
2762 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285899 – 01), è tuttavia applicabile la cosiddetta confisca allargata, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., per effetto del
rinvio dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, allorché il condannato non sia stato in grado di giustificare la provenienza del denaro o la sua proporzionalità rispetto a fonti
lecite di guadagno.
Nel caso di specie dalla lettura della sentenza impugnata, si coglie in maniera evidente che i giudici di merito hanno proceduto per l’appunto alla confisca per
sproporzione ai sensi dell’art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990.
5. Alla inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla
somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025