Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione in Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale che consente di definire il processo in modo rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta delle precise conseguenze, soprattutto riguardo alla possibilità di contestare la sentenza. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi confini entro cui è ammesso il ricorso patteggiamento, specialmente quando si tratta di reati gravi come l’omicidio stradale.
Il Caso: dall’Accordo sulla Pena al Ricorso in Cassazione
Nel caso di specie, un imputato aveva concordato con la Procura una pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di omicidio stradale, ai sensi dell’art. 589-bis del codice penale. La sentenza era stata emessa dal Giudice per l’Udienza Preliminare (G.U.P.) del Tribunale di Teramo. Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, contestando la decisione sotto due profili distinti.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento: Perché l’Imputato ha Impugnato?
L’imputato, tramite il suo difensore, ha basato il suo ricorso su due doglianze principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: si lamentava la mancata valutazione da parte del giudice di primo grado di possibili cause di non punibilità, previste dall’art. 129 del codice di procedura penale, e di una consulenza tecnica di parte.
2. Violazione di legge per motivazione inadeguata: si contestava l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ritenendo che il giudice non avesse spiegato a sufficienza le ragioni di tale misura.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Patteggiamento Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione si basa su una chiara interpretazione delle norme che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dall’imputato non rientravano nel novero di quelli tassativamente consentiti dalla legge per questo tipo di ricorso.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, giungendo per entrambi alla medesima conclusione di inammissibilità.
Per quanto riguarda la prima censura, relativa alla presunta mancata valutazione di cause di non punibilità, i giudici hanno ribadito che l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. elenca in modo tassativo i motivi per cui si può ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. Questi includono questioni come il difetto di consenso dell’imputato, l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena. Il motivo sollevato dalla difesa, che attiene a una valutazione nel merito della colpevolezza, non rientra in alcuna di queste categorie. Di conseguenza, non può essere fatto valere in sede di legittimità dopo aver scelto il rito alternativo del patteggiamento.
Anche il secondo motivo, relativo alla sospensione della patente, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la doglianza non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Il giudice di primo grado, infatti, aveva giustificato la durata della sospensione (un anno e sei mesi) in modo logico e congruo, basandosi su elementi concreti come la dinamica dell’incidente e il grado di colpa dell’imputato. Una motivazione di questo tipo, esente da vizi logici o contraddizioni, non è sindacabile in Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante promemoria sulle conseguenze della scelta del patteggiamento. Accedendo a questo rito, l’imputato accetta una definizione del processo che preclude, in larga parte, un riesame dei fatti e delle valutazioni di merito. Il ricorso patteggiamento è un rimedio eccezionale, limitato a specifici vizi di legittimità espressamente indicati dal legislatore. La decisione della Cassazione sottolinea che non è possibile utilizzare questo strumento per rimettere in discussione l’accertamento della responsabilità o la congruità delle sanzioni, se queste sono state motivate in modo logico e coerente dal giudice. Pertanto, la scelta del patteggiamento deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza dei suoi limiti in termini di impugnazione.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, la possibilità di impugnare una sentenza emessa a seguito di patteggiamento è limitata ai soli motivi tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La valutazione sulla colpevolezza o su cause di non punibilità può essere riesaminata con un ricorso contro il patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tali questioni, attenendo al merito della vicenda, non rientrano tra i motivi ammessi per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
È possibile contestare la durata di una sanzione accessoria come la sospensione della patente dopo un patteggiamento?
Il ricorso è inammissibile se la motivazione del giudice sulla durata della sanzione accessoria è congrua, logica e priva di vizi. La contestazione non può basarsi su una semplice richiesta di diversa valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22793 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22793 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI COGNOME NOME nato a ARSITA il 13/03/1974
avverso la sentenza del 07/11/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di TERAMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 7 novembre 2024 il G.U.P. del Tribunale di Teramo ha applicato a COGNOME COGNOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 589-bis commi 1 e 7, cod. pen.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa valutazione della presenza di cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen., oltre che di un consulenza tecnica di parte; violazione di legge per non essere stata fornita adeguata motivazione circa la disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come essa non rientri tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’errone qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura sicurezza.
2.2. Del pari inammissibile è la seconda doglianza, considerato che essa non si confronta adeguatamente con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte di appello che, in maniera esente da ogni vizio logico o contraddizione, ha debitamente rappresentato le ragioni della ritenuta esigenza di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni uno e mesi sei, debitamente valorizzando aspetti quali la dinamica del sinistro e il grado di colpa imputabile al prevenuto (cfr. p. 1 della sentenza impugnata).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pre
e
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