Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29390 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 29390 Anno 2025 Presidente: DI NOME
Relatore: NOME
1. El COGNOME NOMECOGNOME ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori e con distinti atti, avverso la sentenza Data Udienza: 20/05/2025
emessa il 17 gennaio 2025 dal Tribunale di Trento ai sensi dell’art. 444 e ss. in ordine ai reati rispettivamente ascritti.
Il ricorso di NOME COGNOME si fonda su un unico motivo con cui si deduce violazione dell’art. 444 cod. proc. pen. , per non essersi valutati i fatti nella loro materialità in maniera autonoma. La motivazione sarebbe apparente.
Analoga doglianza viene espressa nell’unico motivo proposto nel ricorso di Hoxha Marenglen.
Il ricorso di NOME COGNOME si affida ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione della legge penale ovvero vizio di motivazione rispetto alla responsabilità dell’imputato. Gli indizi non sarebbero né gravi, né precisi, né concordanti, conseguendone la violazione degli artt. 191 e 192 cod. proc. pen.
Con due motivi di ricorso, NOME lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla disposta confisca dell’autovettura VW Golf 7, nonché violazione dell’art. 73, comma 7 -bis , d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Rileva che il Giudice, con ordinanza del 17 gennaio 2025, prima di dare lettura del dispositivo, ha respinto l’istanza di dissequestro dell’autovettura, rilevando che essa era stata utilizzata per il trasporto del narcotico, ma nulla viene detto in proposito nella sentenza. Rileva inoltre che, essendo stato l’imputato assolto per il delitto di cui all’art. 74 d. P.R. 309/90 , l’argomentazione spesa non varrebbe a giustificare la confisca dell’autovettura per il diverso reato di cui all’art. 73 medesimo decreto , essendo necessario che ci sia un rapporto funzion ale e stabile tra la cosa e l’attività criminale, nella specie non rinvenibile. Si duole del fatto che non sia possibile comprendere quale sia la confisca applicata, se quella diretta o per equivalente.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi di COGNOME e NOME COGNOME NOME siano dichiarati inammissibili; e che il ricorso di NOME sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili.
Invero i motivi sollevati dai primi tre sono inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientrano i vizi rispettivamente denunciati.
Il ricorso di NOME è manifestamente infondato. Premesso che, in tema di patteggiamento, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di “illegalità della misura di sicurezza”, rilevante come “violazione di legge” ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, COGNOME Simone, Rv. 275862) -, nel caso di specie non ricorre la lamentata carenza motivazionale. Invero, con provvedimento emesso nella stessa udienza (17 gennaio 2025) in cui veniva data lettura del dispositivo della sentenza impugnata, il Giudice, espressamente esaminata la questione relativa alla confisca dell’autovettura, ha ritenuto, con argomentazioni congrue e corrette in diritto, sussistenti i presupposti dell’adottata misura, dando atto della relazione di asservimento e strumentalità tra l’autovettura e il commesso reato (di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 ), così facendo buon governo del principio per il quale, ai fini dell’applicazione della confisca facoltativa di cui all’art. 240, comma 1, cod. pen., è necessario l’accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di “indispensabilità”, volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l’una e l’altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l’esecuzione del secondo (Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280991).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore NOME
Il Presidente NOME COGNOME