Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29371 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 29371 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME nato in Marocco il 26/07/1984
avverso la sentenza del 04/04/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologn ha applicato a NOMECOGNOME ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa per i reati di cui agli artt. 56-628, comma secondo comma terzo n. 1, cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite i difensore di fiducia, deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto in quanto, nel ca
specie, non si sarebbe verificata alcuna sottrazione del cellulare in danno di COGNOME quale, invece, aveva volontariamente consegnato tale bene all’imputato; che dunque la vicenda avrebbe dovuto essere ricondotta nell’alveo dei delitti di appropriazione indebita, minacc percosse.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato al contenuto dell’accordo tr parti, ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica del fatto contest termini di tentata rapina impropria aggravata e porto íngiustificato di coltello.
Per consolidato orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, in tema applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione del previsione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto, rilevante ai sensi dell’art. 606, com lett. b), cod. proc. pen., è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile qua qualificazione risulti – con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità- palesemen eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Maugeri Rv. 276219; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971; Sez. 6, n. 25167 del 25/06/2020, COGNOME, Rv. 279573, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023).
Nel caso di specie, la deducibilità dell’invocato errore deve essere esclusa, non risulta prima facie erronea la qualificazione giuridica del fatto in contestazione, così come proposta dal parti e positivamente delibata dal giudice a quo.
Nel capo di imputazione si contesta infatti l’impossessamento, con un pretesto, del cellula di COGNOME che, alla richiesta di restituzione, l’imputato aveva colpito al volto, dand fuga; inseguito e raggiunto, COGNOME aveva restituito tale oggetto prelevando, tuttavia, custodia una banconota da 100 euro e, contestualmente, aveva estratto un coltello intimando alla vittima di non seguirlo, venendo poco dopo bloccato dalle forze dell’ordine intervenute.
L’addebito mosso all’odierno ricorrente è dunque (anche) quello di avere sottratto una cosa mobile (la banconota) e di avere immediatamente dopo minacciato la persona offesa con un coltello al fine di mantenerne il possesso e di garantirsi l’impunità, fatto palese riconducibile allo schema legale della contestata tentata rapina impropria aggravata.
4. L’ inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con ordinanza ex art. 610, com 5-bis, cod. proc. pen.; a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di col determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l’impugnazione è stata esperita per ragioni non consentite dall legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 02/07/2025
Il Presidente