Ricorso Patteggiamento: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale fondamentale per la deflazione del carico giudiziario. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, quali sono le possibilità di contestarla? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui rigidi limiti del ricorso patteggiamento, chiarendo quando e perché l’impugnazione risulta inammissibile.
I Fatti del Caso: dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Pavia, con cui veniva applicata una pena concordata tra l’imputato e il Pubblico Ministero per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, D.P.R. 309/1990).
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando tre vizi principali:
1. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
2. Il mancato esame delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
3. L’inadeguatezza del trattamento sanzionatorio applicato.
L’imputato, in sostanza, cercava di rimettere in discussione elementi che erano stati oggetto dell’accordo con la pubblica accusa.
La Decisione della Corte di Cassazione: Il Ricorso Patteggiamento Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa delle norme che regolano l’impugnazione della sentenza di patteggiamento, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del ricorso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte sono chiare e seguono un consolidato orientamento giurisprudenziale, volto a preservare la natura e la finalità dell’istituto del patteggiamento.
I Limiti alla Contestazione della Qualificazione Giuridica
La Corte ha prima di tutto affrontato la censura relativa all’erronea qualificazione giuridica del reato. Ha ricordato che la possibilità di contestare questo aspetto in un ricorso patteggiamento è estremamente circoscritta. È ammessa solo quando la qualificazione adottata dal giudice sia “palesemente eccentrica” rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione. Questo significa che l’errore deve essere macroscopico, evidente e immediatamente percepibile dalla semplice lettura degli atti, senza necessità di alcuna indagine di merito. Nel caso di specie, secondo la Corte, tale palese eccentricità non emergeva.
L’Impossibilità di Impugnare la Pena Concordata
Il punto centrale della motivazione riguarda però il divieto di contestare la pena concordata. La Corte ha sottolineato come la normativa, in particolare l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., limiti tassativamente i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento. Tra questi motivi non rientra la contestazione relativa alla misura della pena.
Se le parti hanno liberamente concordato un determinato trattamento sanzionatorio, non possono poi, in un secondo momento, dolersene in sede di legittimità. Il patteggiamento è un accordo e, come tale, implica una rinuncia a contestare gli elementi che ne sono oggetto, tra cui, in primis, la quantificazione della pena.
Conclusioni: Cosa Imparare da questa Ordinanza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è una scelta processuale che comporta benefici ma anche rinunce. Chi sceglie questa via accetta la pena concordata e rinuncia in larga parte alla possibilità di impugnare la sentenza. Il ricorso patteggiamento è un rimedio eccezionale, ammesso solo per vizi specifici e gravi (come la mancanza del consenso, un’errata qualificazione giuridica palesemente abnorme, etc.), ma non per rimettere in discussione il cuore dell’accordo, ovvero la pena. La decisione della Cassazione serve da monito: la scelta del patteggiamento deve essere consapevole e ponderata, poiché le vie per un ripensamento successivo sono, per espressa volontà del legislatore, estremamente ristrette.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, la possibilità è molto limitata. Il ricorso è ammesso solo per specifici motivi tassativamente indicati dalla legge, come la mancanza del consenso delle parti o un errore palese nella qualificazione giuridica del fatto.
Si può contestare la pena concordata nel patteggiamento con un ricorso in Cassazione?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale esclude esplicitamente che si possa impugnare la sentenza per motivi relativi al trattamento sanzionatorio che è stato oggetto di accordo tra le parti.
È possibile impugnare un patteggiamento per un errore nella qualificazione giuridica del reato?
Sì, ma solo in casi eccezionali. L’impugnazione è ammessa solo quando la qualificazione giuridica data dal giudice risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica e illogica rispetto ai fatti descritti nel capo d’imputazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1898 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1898 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 15/06/1983
avverso la sentenza del 11/07/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 28813/24 NOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d. 309/1990, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.;
che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erron qualificazione giuridica, al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e al trattamento sanzionatorio;
che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione r con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 de 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge;
che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in relazione trattamento sanzionatorio concordato fra le parti, atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337);
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024