Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24706 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Ord. Sez. 5 Num. 24706 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 719/2025
NOME COGNOME
CC Ð 15/05/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 13314/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Melito di Porto Salvo il 23 ottobre 1992;
avverso la sentenza del 25 febbraio 2025 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
che il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, ha applicato ad NOME COGNOME la pena da lui concordata con il Pubblico Ministero in ordine al reato di cui allÕart. 624cod. pen.;
che avverso detta sentenza ricorre lÕimputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia violazione degli artt. 56 e 624-bis cod. pen. in ordine alla ritenuta qualificazione del reato in termini di delitto consumato;
che il motivo è inammissibile in quanto lÕart. 448, comma 2, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti allÕespressione della volontˆ dellÕimputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, allÕerronea qualificazione giuridica e allÕillegalitˆ della pena, laddove, in concreto, si deduce solo un assetto vizio in ordine al giudizio di responsabilitˆ;
che la questione sottoposta alla valutazione di questa Corte non attiene all’esatta qualificazione del fatto oggetto dell’imputazione, ma alla prova della concreta sussistenza della fattispecie consumata. E tanto rende inammissibile la censura, perchŽ proposta fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, infatti, la possibilitˆ di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilitˆ, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicchŽ è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023), circostanza in concreto insussistente;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilitˆ va dichiarata senza formalitˆ di procedura, ai sensi dellÕart. 610 comma 5cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME