Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16947 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16947 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a COPERTINO il 04/02/1983
COGNOME nato a GALLIPOLI il 04/05/1974
NOME nato a TARANTO il 30/11/1999
avverso la sentenza del 28/10/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
procedimento trattato nelle forme “de plano”.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Lecce che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei loro confronti, in ordine al reato di cui all’art. 416 cod. pen. e ad una pluralità di reati contro il patrimonio, in continuazione tra loro, le pene concordate tra le parti.
A sostegno dei ricorsi hanno dedotto la violazione di legge, con riferimento agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. per l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di condizioni per addivenire ad un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
2. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per un motivo non consentito.
2
Invero, ai sensi dell’art. 448, comma
-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23
giugno 2017, n. 103, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, avverso sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte de
giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex
art. 129 cod.
proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l’inammissibilità
“de plano” ex ordinanza
art. 610, comma
5
-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del
11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’
616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processual nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2025
L’estensore
GLYPH
Il Presidente