Ricorso Patteggiamento: i Limiti Fissati dalla Cassazione
Il patteggiamento è uno strumento processuale che permette di definire il processo penale in modo rapido, ma quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sull’inammissibilità del ricorso patteggiamento quando i motivi proposti non rientrano tra quelli specificamente consentiti dalla legge, confermando un orientamento consolidato.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per reati fallimentari (artt. 216 e 223 della Legge Fallimentare) a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era contestare la decisione del primo giudice.
La Corte Suprema, tuttavia, ha analizzato il caso con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza formale, giungendo a una conclusione netta sull’improponibilità dell’impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: non tutte le sentenze sono impugnabili per qualsiasi motivo, e quelle di patteggiamento hanno limiti di appellabilità particolarmente stringenti.
Le Motivazioni: i limiti del ricorso patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte. I giudici hanno chiarito che i motivi presentati dal ricorrente non erano ammessi dalla legge in relazione alla specifica tipologia di sentenza impugnata, ovvero quella emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
Un punto cruciale, evidenziato dalla Cassazione, riguarda il controllo del giudice di primo grado. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, in una sentenza di patteggiamento, il semplice richiamo all’art. 129 del codice di procedura penale è sufficiente a dimostrare che il giudice ha verificato e escluso la presenza di cause di proscioglimento immediate ed evidenti. Non sono necessarie, quindi, motivazioni ulteriori o più analitiche su questo punto.
Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato come già nel capo di imputazione fossero presenti elementi di fatto precisi che collegavano l’illecito alla condotta dell’imputato. Pertanto, non sussisteva alcuna palese ragione per un proscioglimento che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma che la via del ricorso patteggiamento è molto stretta. Chi accetta di patteggiare una pena rinuncia, in larga parte, al diritto di contestare la sentenza nel merito. L’impugnazione è consentita solo per vizi specifici, come errori nel calcolo della pena o vizi del consenso, ma non per rimettere in discussione la valutazione di colpevolezza che il patteggiamento implicitamente presuppone.
La decisione serve da monito: prima di accedere al rito del patteggiamento, è fondamentale una valutazione approfondita con il proprio difensore, poiché le possibilità di un successivo ripensamento tramite ricorso sono estremamente limitate e un’impugnazione infondata comporta non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori spese e sanzioni.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è possibile solo per motivi specifici previsti dalla legge. Come chiarisce l’ordinanza, motivi generici o non consentiti per questa tipologia di sentenza portano a una dichiarazione di inammissibilità.
Cosa significa che il giudice deve escludere le cause di proscioglimento prima di applicare il patteggiamento?
Significa che, prima di ratificare l’accordo tra accusa e difesa, il giudice deve verificare che non esistano cause evidenti per un’assoluzione immediata dell’imputato, come previsto dall’art. 129 c.p.p. La Corte di Cassazione ha ribadito che un semplice riferimento a tale verifica nella sentenza è una motivazione sufficiente.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro il patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come è avvenuto nel caso esaminato, dove la somma è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11418 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11418 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 07/10/1969
avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIUDICE COGNOME di CATANIA
dato av iso alle parti)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., che gli ha applicato per il reato di cui 223 e 216, L. F., la pena concordata con la Pubblica Accusa;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnat
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenz patteggiannento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. – come nel caso di specie è avvenuto sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di ca proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, COGNOME, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare co carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, so stati individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illecita condotta ascritta al r
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il Presidente