Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale che consente di definire il processo in modo più rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini stringenti entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, chiarendo quando esso debba essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). L’imputato, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero e ottenuto la ratifica del giudice, decideva di impugnare tale decisione presentando ricorso direttamente alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento
Nel suo ricorso, l’imputato denunciava una violazione di legge e un vizio di motivazione. Nello specifico, sosteneva che il giudice di merito avesse errato nella qualificazione giuridica del fatto contestato. Inoltre, lamentava il mancato esame delle possibili cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale, che impongono al giudice di assolvere l’imputato se ne ricorrono i presupposti, anche in caso di accordo tra le parti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza procedere a un’udienza di discussione, sulla base di motivazioni procedurali molto precise. I giudici hanno sottolineato che la possibilità di presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento è eccezionale e limitata a casi tassativamente previsti dalla legge. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, infatti, circoscrive le ragioni per cui si può impugnare un patteggiamento.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che la contestazione sulla qualificazione giuridica del reato è ammissibile solo se tale qualificazione risulta, con “indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica” rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione. La valutazione deve basarsi esclusivamente sugli atti principali (capo di imputazione, motivazione della sentenza, motivi di ricorso), senza alcuna indagine sul merito dei fatti. Nel caso di specie, i giudici non hanno ravvisato questa palese eccentricità.
Inoltre, il ricorso è stato ritenuto generico e proposto al di fuori dei casi previsti dalla normativa. La Corte ha stabilito che, essendo il ricorso manifestamente infondato e generico, doveva essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato: il patteggiamento è una scelta processuale che implica una sostanziale rinuncia a contestare nel merito l’accusa. Le vie di impugnazione sono estremamente ristrette per evitare che il rito speciale venga utilizzato in modo strumentale. Chi opta per il patteggiamento deve essere consapevole che le possibilità di rimettere in discussione la sentenza sono minime e legate a vizi procedurali o a errori di diritto di macroscopica evidenza. La decisione della Corte funge da monito sull’importanza di una valutazione attenta e consapevole prima di accedere a questo rito alternativo.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso contro una sentenza emessa a seguito di patteggiamento è possibile solo per i motivi espressamente previsti dalla legge, come ad esempio la mancata espressione del consenso o un’errata qualificazione giuridica del fatto solo se palesemente eccentrica.
Cosa si intende per qualificazione giuridica ‘palesemente eccentrica’?
Significa che l’errore del giudice nell’inquadrare il fatto in una determinata norma penale deve essere macroscopico e immediatamente riconoscibile dalla semplice lettura del capo di imputazione, senza la necessità di analizzare ulteriormente le prove o i fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente non solo vede confermata la sentenza, ma viene anche condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1903 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1903 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato 11 23/11/1993
avverso la sentenza del 19/06/2024 del TRIBUNALE di SAVONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 28876/24 El Fadil
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen. applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.;
che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla errone qualificazione giuridica nonché al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione ri con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativannente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024