Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11906 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11906 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 20/01/1988
avverso la sentenza del 09/12/2024 del TRIBUNALE di MILANO
dato av so alle parti;
udita la’ relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe recante l’applicazione della pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990, deducendo violazione di legge processuale e carenza motivazionale in ordine alla congruità della pena e alla qualificazione giuridica del fatto.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Le doglianze in punto di vizio di motivazione, peraltro assolutamente generiche, sono perciò inammissibili in quanto, come visto, l’ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ristretto ai soli casi di illegalità della pena. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo di motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione.
Ciò implica che, per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la motivazione ben può essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la volontà del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
R.G.N. 1236/2025
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro g k Vifta u , ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/03/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
La lesidente