Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una procedura che consente di definire un processo penale in modo rapido. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto ristrette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini esatti entro cui è possibile presentare un Ricorso Patteggiamento, dichiarando inammissibile un appello basato su motivi non previsti dalla legge.
I Fatti: Dal Patteggiamento all’Appello in Cassazione
Il caso analizzato riguarda una persona che aveva concordato una pena con la Procura dinanzi al Tribunale di Bari per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, in concorso con altri (ai sensi degli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 309/90). A seguito della sentenza di patteggiamento, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un presunto ‘vizio di motivazione’ della sentenza stessa.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento: Un Vizio di Motivazione?
L’imputato ha tentato di contestare la decisione del Tribunale basandosi su un presunto difetto nella spiegazione delle ragioni che hanno portato alla condanna. Questo tipo di doglianza, nota come ‘vizio di motivazione’, è un motivo di ricorso comune in molti processi, ma nel contesto del patteggiamento incontra limiti ben precisi, come evidenziato dalla Corte Suprema.
La Decisione della Cassazione: I Limiti al Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure arrivare a una discussione in udienza. La decisione si fonda su una norma specifica del codice di procedura penale, l’articolo 448, comma 2-bis. Questa disposizione elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
I giudici hanno spiegato che la legge restringe volontariamente l’accesso al giudizio di Cassazione per le sentenze di patteggiamento, dato che la pena è frutto di un accordo tra accusa e difesa. I motivi consentiti sono esclusivamente:
1. Problemi nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato dato liberamente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge.
Il ‘vizio di motivazione’ lamentato dal ricorrente non rientra in questo elenco. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto perché fondato su doglianze non ammesse dalla normativa. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende, ritenendo che l’impugnazione fosse stata proposta con colpa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: chi sceglie la via del patteggiamento accetta un percorso processuale semplificato che comporta una rinuncia a far valere determinate contestazioni. È cruciale che l’imputato e il suo difensore valutino attentamente la strategia processuale, consapevoli che, una volta emessa la sentenza di patteggiamento, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi specifici e gravi. Presentare un ricorso per motivi non consentiti si traduce non solo in un insuccesso, ma anche in un’ulteriore condanna economica.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. La legge stabilisce che il ricorso è ammesso solo per un numero limitato e specifico di motivi, escludendo contestazioni generiche sulla motivazione della sentenza.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento secondo la legge?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, i motivi validi sono: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non ammessi dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Inoltre, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, come accaduto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13047 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13047 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 01/04/2005
avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di BARI
gato avviso alle partid –
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza del 25/09/2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha applicato all’attuale ricorrente la pena concordata in rEk al reato di cui agli artt. 110 e 73 del d.P.R. 309/90.
Rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all’ad. cod.proc.pen.
Considerato che i motivi hanno ad oggetto doglianze non consentite in quanto l’art 448, comma 2 -bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per mo attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazion richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal pena o della misura di sicurezza»;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plino a norma dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizil le d ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;p processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen11( . Così deciso, 14/03/2025