Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9589 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 22/01/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9589 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 01/03/1991 avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 5 luglio 2024, applicava a NOME NOME la pena concordata tra le parti di anni 1 di reclusione ed € 1200,00 di multa in ordine al reato di ricettazione allo stesso ascritto.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to COGNOME deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448 comma 2 bis cod.pen. per avere l’impugnata sentenza ricondotto il fatto di cui al capo di imputazione all’art. 648 cod.pen. anzichØ all’ipotesi di cui all’art. 712 cod.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł proposto per motivi non deducibili nel giudizio di cassazione avverso sentenze di patteggiamento e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano .
Ed invero, va ricordato come per costante interpretazione di questa Corte di cassazione Ł inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza Ł limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619). E nel caso in esame alcun errore manifesto appare riscontrabile nella contestazione di ricettazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 22/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME