Ricorso Patteggiamento: la Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 7 febbraio 2025 offre un’importante lezione sui limiti e le condizioni di ammissibilità del ricorso patteggiamento. La decisione ribadisce un principio consolidato: non è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti sollevando censure generiche o che implichino una nuova valutazione del merito. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), ottenuta tramite il rito speciale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (comunemente noto come ‘patteggiamento’), decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era contestare la sentenza emessa dal Tribunale, cercando di rimettere in discussione gli elementi alla base dell’accordo ratificato dal giudice.
La Decisione della Corte sul ricorso patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dall’imputato erano generici e non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del patteggiamento, come disciplinato dall’art. 444 del Codice di Procedura Penale. La Corte ha spiegato che l’accordo tra accusa e difesa esonera la prima dall’onere di provare la colpevolezza dell’imputato in un dibattimento. La sentenza che recepisce tale accordo è considerata sufficientemente motivata quando contiene:
1. Una descrizione sintetica del fatto (anche desumibile dal capo d’imputazione).
2. L’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica del reato.
3. Il riferimento all’art. 129 c.p.p., per escludere la presenza di cause di proscioglimento immediato (come l’evidenza che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso).
4. La verifica della congruità della pena concordata, in linea con i principi costituzionali (art. 27 Cost.).
Nel caso di specie, il Tribunale di Roma si era attenuto scrupolosamente a questa verifica, rendendo la sua sentenza incensurabile in sede di legittimità. Il tentativo del ricorrente di introdurre censure non consentite si è scontrato con l’orientamento consolidato della giurisprudenza (richiamando la sentenza Sez. 4, n. 34494/2006), che limita fortemente le possibilità di ricorso patteggiamento a questioni di mera legittimità e non di merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: il patteggiamento è una scelta processuale che comporta una rinuncia a far valere determinate difese in cambio di uno sconto di pena. Una volta che l’accordo è stato vagliato e ratificato dal giudice, le possibilità di impugnazione sono circoscritte. Non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione come un ‘terzo grado’ di giudizio per rimettere in discussione i fatti o la valutazione che ha portato all’accordo. La decisione serve da monito: un ricorso patteggiamento deve fondarsi su vizi specifici e legalmente previsti, altrimenti il suo destino sarà, come in questo caso, l’inammissibilità, con l’ulteriore aggravio di spese per il ricorrente.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per motivi specifici previsti dalla legge. Il ricorso non può basarsi su censure generiche o su una riconsiderazione dei fatti che hanno portato all’accordo, ma deve vertere su questioni di legittimità, come un errore nella qualificazione giuridica del fatto o la mancata verifica delle cause di proscioglimento immediato.
Qual è il ruolo del giudice quando valuta un accordo di patteggiamento?
Il giudice non svolge una nuova istruttoria, ma ha il compito di verificare la correttezza della qualificazione giuridica data al fatto, di accertare che non sussistano evidenti cause di proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p., e di controllare che la pena concordata tra le parti sia congrua e adeguata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, non esamina la questione nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9881 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9881 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 20/04/1997
avverso la sentenza del 16/08/2024 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso GLYPH alle parti; /..7& –1 7 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
DE COGNOME: 444 C.P.P.
R.G. 33634-2024 Di Giovanni Salvatore
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. perì.);
esaminato il motivo di ricorso;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite; anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità dell pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4 34494 del 13/07/2006, COGNOME, Rv. 234824); che a tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/2025