Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7217 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7217 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAVONA il 26/06/1977
avverso la sentenza del 19/09/2024 del TRIBUNALE di SAVONA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
dato avviso alle parti;
Motivi della decisione
Il Tribunale di Savona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a NOME COGNOME ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il reato di cui all’art. 1 commi 1, 2, lett. b, 2-sexies, d.igs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha sostanzialmente dedotto l’incongruità della motivazione in merito all’entità della pena applicata.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità, che peraltro non si confronta con la sentenza impugnata circa la ritenuta congruità della pena relativa ad una richiesta correttamente proposta.
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l’accordo proposto successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di c.d. «patteggiamento» ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione t la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto all’illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso in quanto deducente un vizio di motivazione (circa la congruità della pena richiesta dalle parti), atteso che i citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337 – 01; Sez. 2, n. 4727 dell’11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014 – 01, e, ancora più di recente, Sez. 4, n. 21036 del 05/04/2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 21050 del 05/04/2023, COGNOME, in motivazione, e Sez. 4, n. 21053 del 05/04/2023, COGNOME, in motivazione).
All’inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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