Ricorso Patteggiamento: i Limiti Tassativi all’Impugnazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con contorni ben definiti, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i limiti entro cui è possibile contestare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di due imputati, condannati per rapina impropria aggravata, che lamentavano un vizio di motivazione nella sentenza di primo grado, ritenuta basata su mere ‘formule di stile’.
I Fatti del Caso
Due soggetti, a seguito di un accordo con la pubblica accusa, ottenevano dal Giudice per le Indagini Preliminari una sentenza di applicazione della pena (il cosiddetto patteggiamento) per il reato di rapina impropria aggravata. Nonostante l’accordo raggiunto, i due decidevano di proporre ricorso per Cassazione avverso tale sentenza.
I Motivi del Ricorso
Il fulcro della doglianza dei ricorrenti risiedeva nella presunta carenza di motivazione della sentenza impugnata. A loro avviso, il giudice si era limitato a utilizzare ‘formule di stile’, ovvero frasi generiche e standard, sia per confermare la corretta qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria, sia per escludere la presenza di cause di proscioglimento immediato secondo l’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, contestavano al giudice di non aver argomentato in modo specifico e puntuale le ragioni della sua decisione.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha risolto il caso con una declaratoria di inammissibilità, pronunciata con ordinanza senza le formalità di un’udienza pubblica, come consentito dalla legge in casi di palese infondatezza. Le motivazioni della Corte si basano su un’interpretazione rigorosa delle norme che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
I Limiti dell’Impugnazione della Sentenza di Patteggiamento
Il punto centrale della decisione è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Tra questi non rientra il vizio di motivazione. L’accordo tra accusa e difesa sulla pena da applicare congela la valutazione del merito e cristallizza i fatti così come contestati, lasciando al giudice un controllo sulla correttezza della qualificazione giuridica e sull’assenza di cause di proscioglimento evidenti. Lamentare che la motivazione su questi punti sia generica non costituisce un motivo valido di ricorso. Pertanto, il ricorso patteggiamento proposto era, sin dall’origine, destinato al fallimento.
La Declaratoria di Inammissibilità e le Conseguenze Economiche
La Corte ha sottolineato che, data la chiarezza della norma, i ricorrenti hanno proposto un ricorso per colpa. Questa valutazione ha portato a conseguenze economiche significative. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende. Nel caso specifico, tenuto conto della ‘rilevante entità della colpa’, la sanzione è stata fissata in tremila euro.
Le Conclusioni: Quando il Ricorso Patteggiamento è Vietato
La pronuncia in esame offre un importante monito: il patteggiamento è una scelta processuale che implica una rinuncia a far valere determinate contestazioni. Una volta raggiunto l’accordo sulla pena, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi specifici (come l’erronea espressione della volontà dell’imputato, un vizio nella costituzione del rapporto processuale o l’illegalità della pena). Proporre un ricorso per motivi non consentiti, come il vizio di motivazione, non solo non produce alcun risultato utile, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche anche pesanti, configurandosi come un’iniziativa processuale colpevolmente intentata.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un presunto vizio di motivazione?
No, il ricorso è inammissibile. Il vizio di motivazione non rientra tra i motivi tassativamente consentiti dall’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende, specialmente quando il ricorso è stato proposto per colpa.
La Corte di Cassazione può dichiarare l’inammissibilità di un ricorso senza un’udienza formale?
Sì, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale, quando un ricorso è manifestamente inammissibile per i motivi previsti dalla legge, la Corte può dichiararlo de plano, ovvero senza formalità di udienza, tramite ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47647 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 47647 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 del GIP TRIBUNALE di PARMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma che i 23/2/2023, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei loro confronti pene concordate tra le parti in relazione al reato di rapina impropria aggravata loro contestat ed hanno dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, assumendo doversi ritenere mere formule di stile il riferimento alla corretta qualificazione giuridica dei fatti ed all’as elementi per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
All’odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – dell somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.