Ricorso Patteggiamento: Limiti e Conseguenze dell’Inammissibilità
Il patteggiamento è uno strumento processuale che permette di definire rapidamente un procedimento penale, ma le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto limitate. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, confermando che i motivi di appello sono tassativi e la loro violazione comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio la logica del legislatore e le implicazioni pratiche per la difesa.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di un accordo con il pubblico ministero, otteneva una sentenza di patteggiamento per i reati di tentato furto aggravato in concorso e possesso di strumenti atti allo scasso. La pena concordata era di 10 mesi di reclusione e 200 euro di multa. Nonostante l’accordo, la difesa decideva di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. Un presunto vizio di motivazione, poiché il giudice di primo grado non avrebbe spiegato adeguatamente perché non sussistessero le condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
2. La presunta assenza di prova sulla legittimazione del soggetto che aveva sporto querela per conto di un distributore di benzina, identificandosi come responsabile dell’esercizio commerciale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, ma si sono fermati a un controllo preliminare, stabilendo che le doglianze della difesa non potevano essere esaminate in quella sede. La decisione si fonda su una precisa norma procedurale che limita drasticamente le possibilità di impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni della Decisione e il Ricorso Patteggiamento
Il cuore della pronuncia risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata esclusivamente per i seguenti motivi:
* Mancata espressione del consenso da parte dell’imputato.
* Difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
* Errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
* Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
La Corte ha osservato che entrambi i motivi presentati dal ricorrente esulavano da questo elenco tassativo. La questione sulla mancata motivazione per il proscioglimento e quella sulla legittimità della querela non rientrano in nessuna delle categorie ammesse dalla legge per un ricorso patteggiamento.
Inoltre, la Corte ha definito il secondo motivo come generico e formulato con un “richiamo di stile”, ovvero una contestazione standard e non specificamente argomentata in relazione al caso concreto. Questa genericità ha contribuito a rafforzare la valutazione di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento. Ma non solo: la Corte, ravvisando una “colpa” nella formulazione dei motivi di ricorso (in quanto palesemente non consentiti dalla legge), ha condannato l’imputato anche al pagamento di una somma di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni dilatorie o prive di fondamento giuridico.
La decisione, quindi, ribadisce un principio fondamentale: chi accetta di patteggiare rinuncia in larga parte al diritto di impugnazione, che rimane confinato a vizi specifici e gravi. Tentare di forzare questi limiti presentando un ricorso patteggiamento per motivi non ammessi non solo è inutile, ma espone a sanzioni economiche rilevanti.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, la legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.) elenca tassativamente i soli motivi per cui è possibile presentare ricorso, come problemi nel consenso dell’imputato, un’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
La mancata giustificazione del perché non si è stati prosciolti è un valido motivo di ricorso contro un patteggiamento?
No, secondo questa ordinanza, tale questione non rientra tra i motivi specifici previsti dalla legge e, pertanto, un ricorso basato su questa doglianza viene dichiarato inammissibile.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione con colpa, cioè basata su motivi palesemente infondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45652 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 45652 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2023 del TRIBUNALE di TRAPANI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto
La sentenza impugnata è del tribunale di Trapani in composizione monocratica, con la quale, i rito abbreviato, è stata applicata ad COGNOME NOME la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pubblico ministero di mesi 10 di reclusione ed euro 200 di multa per i reati di c 56,110,624,625 n. 2 cod. pen. e 707 cod. pen. commessi il 5 luglio 2023, ritenuta la cont previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e alla recidiva.
1.Un primo motivo di ricorso si duole del vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
2.Un secondo motivo lamenta – sempre in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 c pen. – l’assenza della prova della legittimazione attiva del soggetto che ha proposto quere del distributore di benzina, sedicente responsabile dell’esercizio.
Ritenuto in diritto
1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiament motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della mis
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché promosso avverso provvedimento non impugna vuoi perché riguarda aspetti – come la carenza di motivazione circa il mancato proscio dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – fuori dal perimetro delle attuali cause della sentenza di patteggiamento – vuoi perché confezionato con un richiamo “di stile”, del tut ed indeterminato a riguardo del difetto di accertamento della legittimazione della persona che dell’esercizio, ha formalizzato l’atto di querela.
2.Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., all’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del pagamento delle spese del procedimento e – ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) – anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore dell delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/10/2023