Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45651 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 45651 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/08/2023 del TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del RAGIONE_SOCIALE PAOLA FILIPPI
udito il difensore
“7”‘
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, Tribunale di Verona ha applicato, nei confronti di NOME la pena concordata pin relazione al reato di tentato furto in luogo di privata dimora.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiduci avvocato NOME AVV_NOTAIO, che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell’ art. 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità.
Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi prev dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressio della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’ qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Considerato, inoltre, che questa Corte, già prima dell’introduzione (con l’art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell’art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’acco intervenuto tra le parti esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazio giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di a delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824) come accaduto nell’ipotesi al vaglio;
5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro 4000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore