Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Traccia i Confini dell’Impugnazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta uno strumento processuale con contorni ben definiti, la cui ammissibilità è soggetta a limiti rigorosi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 45490/2023) ci offre l’occasione per approfondire quando e perché un’impugnazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti viene dichiarata inammissibile, specialmente quando si lamenta un’errata qualificazione giuridica dei fatti.
Il Caso in Esame
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Brindisi. L’imputato aveva concordato una pena per diversi reati fallimentari, tra cui la bancarotta fraudolenta. Successivamente, decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione, violazione di legge e, in particolare, un’erronea qualificazione giuridica dei reati contestati.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento Introdotti dalla Legge 103/2017
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la cosiddetta Riforma Orlando, ha circoscritto in modo netto i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Il legislatore ha voluto così deflazionare il carico della Cassazione, evitando ricorsi pretestuosi contro sentenze che nascono da un accordo tra le parti.
I motivi ammessi sono esclusivamente:
1. Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
2. Mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo di doglianza, come il vizio di motivazione generico, è escluso.
L’Erronea Qualificazione Giuridica: Deve Essere un Errore Manifesto
La Corte chiarisce un punto cruciale: non basta affermare che la qualificazione giuridica sia sbagliata. Per rendere ammissibile il ricorso, l’errore deve essere manifesto. Questo significa che deve emergere con “indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità”, risultando “palesemente eccentrica” rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione.
In altre parole, non si può chiedere alla Cassazione di effettuare una complessa rilettura degli elementi di fatto per valutare se una diversa qualificazione giuridica sarebbe stata più appropriata. L’errore deve essere così evidente da saltare immediatamente all’occhio dalla semplice lettura degli atti, senza necessità di approfondite analisi interpretative.
le motivazioni della Corte di Cassazione
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso inammissibile proprio perché le censure mosse dalla difesa erano del tutto generiche. Il ricorrente non aveva indicato in modo specifico e autosufficiente in cosa consistesse l’asserito errore di qualificazione giuridica, né aveva dimostrato che tale errore fosse immediatamente percepibile. La difesa si era limitata a una lamentela astratta, senza fornire gli elementi necessari per far emergere un errore palese ed indiscutibile.
Di conseguenza, il ricorso si collocava al di fuori dei rigidi binari tracciati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha quindi applicato l’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., che prevede la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di procedura.
le conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è un’opzione eccezionale e non una terza istanza di merito. Chi intende percorrere questa strada deve articolare le proprie doglianze con estrema precisione, dimostrando in modo chiaro e inconfutabile la sussistenza di uno dei pochi vizi ammessi dalla legge, soprattutto quando si contesta la qualificazione giuridica del fatto.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita i motivi di ricorso a casi specifici, come problemi nel consenso dell’imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
Cosa si intende per “erronea qualificazione giuridica” che consente di impugnare un patteggiamento?
Si intende un errore manifesto, palese e immediatamente evidente dalla lettura degli atti. L’errore non deve richiedere interpretazioni complesse o valutazioni di merito, ma deve essere indiscutibile e palesemente eccentrico rispetto all’imputazione.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45490 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 45490 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CEGLIE MESSAPICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Nell’interesse di NOME COGNOME viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di 13rindisi ha applicato all’imputato la pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 223, primo comma, 216, primo e secondo comma, e 219, primo comma, I. fall., di cui alla rubrica.
La censura, che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, anche in riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, oltre che del 1:utto genericamente formulata, è inammissibile poiché si colloca fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2 – bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n, 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiarnento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualific:azione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Per quel che ha riguardo alla censura di errata qualificazione giuridica dei fatti, si osserva che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal 1:enore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01). Nel ricorso in esame, difettano il requisito di specificità, non avendo la difesa indicato in alcun modo l’asserito errore di qualificazione giuridica dei fatti ascritti.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/07/2023