Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione secondo la Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta precise conseguenze, soprattutto riguardo alla possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i rigidi paletti che la legge impone per presentare un ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi non possono essere ammessi e le severe conseguenze di un’impugnazione infondata.
Il Caso in Analisi: Un Appello Oltre i Limiti Consentiti
La vicenda riguarda un imputato che aveva concordato con la pubblica accusa una pena per reati legati agli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e per minacce (art. 612 c.p.). Il Tribunale competente aveva ratificato l’accordo, emettendo la relativa sentenza di patteggiamento. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio specifico: a suo dire, il giudice avrebbe dovuto assolverlo per insufficienza di prove, come previsto dall’art. 530, comma 2, del codice di procedura penale.
I motivi di un ricorso patteggiamento inammissibile
Il nodo centrale della questione risiede nella normativa che disciplina l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017), elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere. Tra questi figurano, ad esempio, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena concordata, ma non la mancata assoluzione nel merito.
La richiesta dell’imputato di essere assolto entrava in conflitto diretto con la natura stessa del patteggiamento, che presuppone un accordo tra le parti sulla definizione del processo. Tentare di rimettere in discussione la colpevolezza dopo aver accettato la pena è una strada che la legge non consente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, investita del caso, ha risolto la questione in modo netto e rapido. Applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza necessità di una formale udienza. Questa procedura semplificata è prevista proprio per i casi in cui l’impugnazione appare manifestamente infondata o proposta per motivi non consentiti dalla legge, come nel caso di specie.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che il motivo addotto dal ricorrente – la presunta omessa assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. – non rientra nel catalogo chiuso di vizi denunciabili previsto dall’art. 448, comma 2-bis. La scelta di patteggiare implica una rinuncia a contestare nel merito l’accusa. Pertanto, un ricorso patteggiamento basato sulla richiesta di un proscioglimento che si sarebbe dovuto ottenere è, per definizione, inammissibile.
Le conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa pronuncia sono significative. La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma comporta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente a due pagamenti: quello delle spese del procedimento e quello di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la sanzione pecuniaria è stata fissata in 4.000 euro. Questa ordinanza serve da monito: prima di impugnare una sentenza di patteggiamento, è cruciale verificare con estrema attenzione se i propri motivi rientrino nella ristretta cerchia consentita dalla legge, per non incorrere in sanzioni economiche rilevanti e in una sicura declaratoria di inammissibilità.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero limitato di motivi specificamente elencati dalla legge all’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Chiedere l’assoluzione è un motivo valido per impugnare un patteggiamento?
No. Secondo questa ordinanza, sostenere che il giudice avrebbe dovuto assolvere l’imputato non è un motivo valido per impugnare una sentenza di patteggiamento, poiché non rientra tra quelli previsti dalla normativa vigente.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44457 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44457 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2022 del TRIBUNALE di MASSA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Massa ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui agli artt.81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Villafranca in Lunigiana da maggio a settembre 2020 e da dicembre 2020 a fine gennaio 2021) e per il reato di cui all’art.612 cod. pen. (in Villafranca in Lunigiana il 30 aprile 2021);
ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa assoluzione ai sensi dell’art.530, comma 2, cod. proc. pen. in relazione a entrambi i reati) non deducibili ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata);
ritenuto che, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Prgsidente