Ricorso Patteggiamento: La Cassazione ne Ribadisce i Rigidi Limiti
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come ‘patteggiamento’, rappresenta una delle principali vie per la definizione alternativa del processo penale. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta conseguenze significative, specialmente per quanto riguarda le possibilità di impugnazione della sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un’importante occasione per ribadire i confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, sottolineando come non tutte le doglianze possano essere portate all’attenzione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. La condanna riguardava una violazione della normativa sugli stupefacenti, specificamente il reato previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990. L’imputato, dopo aver concordato la pena, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione in merito alla congruità della sanzione applicata e alla sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, basandosi sulla manifesta infondatezza dei motivi proposti. La Corte ha stabilito che le ragioni addotte dal ricorrente esulavano completamente dal perimetro dei motivi per i quali la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Limiti al Ricorso Patteggiamento: L’Art. 448 c.p.p.
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla legge n. 103 del 2017, ha limitato in modo tassativo le ipotesi di ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento. L’impugnazione è consentita solo per motivi specifici, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena, ma non per contestare la valutazione del giudice sulla congruità della pena concordata tra le parti. Contestare la congruità della pena dopo averla accettata è, secondo la Corte, un’argomentazione incompatibile con la natura stessa del patteggiamento, che si fonda proprio sul consenso dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha osservato che i motivi del ricorso, focalizzati sulla presunta inadeguatezza della pena e sulla responsabilità penale, anche a voler tralasciare la loro genericità, non rientrano tra le violazioni di legge per cui è ammesso il ricorso patteggiamento. La legge limita l’impugnabilità per evitare che il patteggiamento, concepito come rito deflattivo, si trasformi in un’ulteriore fase di contenzioso su questioni già oggetto di accordo. L’imputato, accettando di patteggiare, acconsente al trattamento sanzionatorio proposto e, di fatto, rinuncia a contestarne nel merito la congruità. Pertanto, un successivo ripensamento su questo punto non può trovare spazio in sede di legittimità. La decisione si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale che mira a preservare l’efficienza e la natura consensuale del rito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un monito fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale ponderata che implica l’accettazione della pena concordata. Le possibilità di impugnazione sono estremamente ristrette e circoscritte a vizi di legalità specifici e tassativi. Non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione come un terzo grado di giudizio per rimettere in discussione il merito della pena. La conseguenza della presentazione di un ricorso al di fuori di questi binari è, come nel caso di specie, una dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, la possibilità di ricorso è strettamente limitata alle ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
Si può contestare la congruità della pena dopo aver patteggiato?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il motivo afferente alla congruità della pena è incompatibile con l’avvenuto accordo sanzionatorio, poiché tale accordo presuppone il consenso dell’imputato al trattamento penale concordato.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, giudicata congrua, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44341 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 44341 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/04/2023 emessa dal Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi proposti, afferenti al vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena e alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, – anche a voler tacere della genericità degli stessi – esulano da quelli per i quali è ammesso, ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena. Invero, In tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di
proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’irnpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurímis, Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 – 01).
Considerato, peraltro, che il motivo afferente alla congruità della pena prospetta un argomento incompatibile con l’avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale;
Rilevato, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità con procedura de plano segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non rinvenendosi elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione del ricorso stesso – della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14/09/2023
n