Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43573 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43573 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA
‘dato avviso alle parti;
udita la la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Bologna, nei confronti di NOME, nella parte in cui non v’è stato il preliminare vaglio della sussistenza della recidiva;
considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citata riforma, posto che il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o del misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);
Rilevato, per un verso, che la più recente ermenuesi della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che «In tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l’erronea applicazione della recidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto» (Sez. 5 n. 11253 del 13/01/2023, Carandente COGNOME, RV. 284305);
ritenuto, comunque, che il ricorso è aspecifico, perché si limita a lamentare tale omesso vaglio preliminare, senza avversare l’affermazione in punto di sussistenza dell’aggravante de qua;
ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr”idente