Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3438 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3438 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 aprile 2025 il GIP del Tribunale di Bergamo, su richiesta concorde delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicò a NOME COGNOME NOME la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa, così determinata: ritenuta la recidiva contestata e riconosciuto il vincolo della continuazione interna tra i fatti contestati e quella esterna con i fatti oggetto dell sentenza del Tribunale di Bescia in data 27 febbraio 2021, confermata dalla Corte di appello di Brescia in data 15 luglio 2021, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducend9 un unico motiv% con cui lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. con riferimento all’art. 133 cod. pen. non avendo il Giudice di merito motivato in ordine alla congruità della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità del pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti – come il presente per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.Difatti, l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio con una generica contestazione in ordine alla congruità della pena irrogata e alla dedotta violazione dell’art.133 cod.pen.
2. Dal momento che il profilo censurato, ovverosia la carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena inflitta, concetto ben diverso dalla sua illegalità, esula dalle ipotesi, tassativamente elencate dalla norma in esame, per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Come infatti già chiarito da questa Corte incorre nella censura di inammissibilità ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non
l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019 dep. 08/05/2019, PG in proc. Bonfiglio Giuseppe, Rv. 276509).
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso dell’imputato sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che l’imputato sopporti le spese del grado del processo e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 12/12/2025