Ricorso Patteggiamento: La Cassazione e i Limiti Stretti dell’Impugnazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale che consente di definire il processo in modo più rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta delle significative limitazioni sul diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante occasione per fare chiarezza su quando un ricorso patteggiamento è ammissibile e quando, invece, è destinato a essere respinto.
I Fatti del Caso: La Sentenza di Patteggiamento
Il caso trae origine da una sentenza del Tribunale di merito, con la quale un’imputata, tramite accordo con la pubblica accusa, otteneva l’applicazione di una pena di sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa per il reato previsto dall’art. 493 ter del codice penale. Si tratta di una tipica sentenza di patteggiamento, emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputata decideva di presentare ricorso per cassazione contro tale decisione.
Le Ragioni del Ricorso Patteggiamento
Il difensore lamentava un vizio di motivazione della sentenza. A suo dire, il giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare la possibile sussistenza dei presupposti per un proscioglimento immediato dell’imputata, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Quest’ultimo impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo. Secondo la tesi difensiva, questa omissione costituiva una violazione di legge che giustificava il ricorso alla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su una norma chiave, introdotta con la riforma del 2017: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione ha delimitato in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
Secondo la legge, l’appello contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo ed esclusivamente per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo non è stato prestato liberamente.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo tra le parti.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo sbagliato.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge o non prevista.
La Corte ha chiarito che il motivo addotto dalla ricorrente – ossia la carente motivazione sulla possibilità di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. – non rientra in nessuna di queste categorie. Si tratta di un vizio di motivazione, non di una violazione di legge nei termini ristretti previsti dall’art. 448, comma 2-bis. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto inammissibile senza nemmeno entrare nel merito della questione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La pronuncia in esame conferma un orientamento ormai consolidato: la via del patteggiamento, se da un lato offre il vantaggio di una pena ridotta e di un processo rapido, dall’altro chiude quasi del tutto la porta a successive impugnazioni. La scelta di questo rito deve essere ponderata attentamente, poiché la possibilità di contestare la sentenza è limitata a vizi specifici e gravi, che non includono la generale critica alla motivazione del giudice.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato per la ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a disincentivare ricorsi proposti per ragioni non consentite dalla legge, evidenziando la colpa della parte nel promuovere un’impugnazione priva di fondamento giuridico.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è consentito solo per i motivi specifici e tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi validi riguardano esclusivamente: problemi nell’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7325 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 7325 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME nata a Palermo il 10/04/1985 rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME di fiducia;
avverso la sentenza del 15/10/2024 del Tribunale di Verona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha applicato a NOME NOME ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di m per il reato di cui all’art. 493 ter cod. pen..
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore fiduciario, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. atteso che il giudicante avrebbe omesso ogni valutazione in ordine all’insussistenza d presupposti per una declaratoria di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen
Il motivo proposto è manifestamente infondato perché in contrasto con la previsione dell’art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti all’espressione della volon dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’ qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezz Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. delimita quindi l’impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipo specifiche di violazione di legge e non anche alla carente motivazione della decisione ch
in questa sede viene esclusivamente lamentata.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e c trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i pro colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l’impugnazione è stata esperita per ragioni non consentite dalla legge.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno 08/01/2025
La Presidente