Ricorso Patteggiamento: I Limiti Stretti dell’Impugnazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, confermando che i motivi di appello sono strettamente circoscritti e non possono estendersi a censure generiche sulla violazione di legge o sul vizio di motivazione.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, la difesa di un imputato aveva presentato ricorso in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Velletri. La condanna riguardava il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990.
Il ricorrente lamentava una presunta violazione di legge e un vizio nella motivazione della sentenza. In particolare, sosteneva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, ritenendo che ne sussistessero i presupposti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una rigida interpretazione delle norme introdotte dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (Legge n. 103/2017), che ha profondamente modificato le regole per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che non sussistevano ragioni per esonerare l’imputato da tale sanzione, data la natura della causa di inammissibilità.
Analisi del ricorso patteggiamento e le motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. I motivi addotti dalla difesa, ovvero la generica violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p., non rientrano in questo elenco chiuso.
La Corte ha sottolineato che la scelta di accedere al patteggiamento implica una sostanziale rinuncia a contestare il merito dell’accusa, in cambio di uno sconto di pena. Pertanto, non è consentito, in sede di impugnazione, rimettere in discussione questioni che avrebbero dovuto essere valutate prima dell’accordo tra imputato e pubblico ministero. I motivi di ricorso ammessi sono circoscritti a specifici vizi procedurali o a errori manifesti (come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena). In questo caso, i motivi proposti non rientravano in nessuna delle categorie consentite.
La Corte ha inoltre applicato l’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., che permette di dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza particolari formalità, accelerando la definizione del procedimento quando i motivi di appello sono palesemente infondati o non consentiti dalla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la sentenza di patteggiamento gode di una stabilità quasi assoluta. La scelta di questo rito deve essere ponderata attentamente dalla difesa, poiché preclude quasi ogni possibilità di appello sul merito della vicenda. Il ricorso patteggiamento è uno strumento eccezionale, utilizzabile solo per contestare vizi gravi e specificamente previsti dalla legge.
Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: è inutile e controproducente tentare di impugnare una sentenza di applicazione pena per motivi non espressamente consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Un simile tentativo non solo sarà destinato al fallimento, ma comporterà anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria per il proprio assistito.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, l’impugnazione è possibile solo per motivi specifici e tassativamente indicati dalla legge, come previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili in questo caso?
Sono stati ritenuti inammissibili i motivi relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione circa la mancata applicazione di una causa di non punibilità (art. 129 c.p.p.), poiché non rientrano tra quelli consentiti per impugnare un patteggiamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17788 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17788 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VELLETRI svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che la difesa di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la senten con la quale il Tribunale di Velletri ha recepito l’accordo delle parti su una pena per il all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (in Anzio, 7/9/2023);
ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza f ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, d 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena pr motivi (dedotti violazione di legge e vizio della motivazione in relazione ai presuppost pronuncia ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen.), non deducibili ai sensi dell’art. bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata);
che alla deciaratoria di inammissibilità segue la cehdanna del ricorrente al pag delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024