Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione per Errore Giuridico
Un ricorso patteggiamento presentato davanti alla Corte di Cassazione solleva importanti questioni sui limiti dell’impugnazione delle sentenze emesse con questo rito speciale. La recente sentenza n. 17661/2024 della Suprema Corte offre chiarimenti cruciali, ribadendo la natura eccezionale di tale ricorso, specialmente quando si contesta la qualificazione giuridica dei fatti. Il caso in esame riguarda un individuo condannato per reati legati agli stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale, che ha tentato di rimettere in discussione l’accordo raggiunto in primo grado.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento all’Appello in Cassazione
L’imputato, dopo aver concordato una pena con il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamento) davanti al Tribunale di Novara, decideva di presentare ricorso per cassazione. I motivi addotti erano principalmente due:
1. Erronea qualificazione giuridica: Si contestava la configurazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), sostenendo che la sentenza non chiariva se la condotta fosse stata di resistenza attiva o meramente passiva.
2. Illegalità della confisca: Si deduceva l’illegittimità della misura di sicurezza della confisca del denaro.
L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere un annullamento, anche parziale, della sentenza di patteggiamento, basandosi su presunti vizi di legittimità.
La Decisione della Corte sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei limiti imposti dalla legge all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Il Primo Motivo: L’Errore di Qualificazione Giuridica non Manifesto
Riguardo al primo motivo, la Corte ha sottolineato come la possibilità di contestare la qualificazione giuridica in un ricorso patteggiamento sia estremamente limitata, come previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Tale contestazione è ammessa solo in presenza di un errore manifesto, ovvero un errore che risulta con “indiscussa immediatezza” e “senza margini di opinabilità” dal testo del capo d’imputazione. Nel caso di specie, la contestazione faceva riferimento alla “violenza” usata dall’imputato per opporsi all’identificazione. Questa descrizione, secondo la Corte, non rendeva affatto “palesemente eccentrica” la qualificazione del fatto come resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, la motivazione del giudice di merito si basava anche sulla confessione resa dall’imputato stesso. Il ricorso è stato quindi giudicato vago e non autosufficiente.
Il Secondo Motivo: L’Inesistenza della Confisca
Il secondo motivo è stato liquidato ancora più nettamente. La Corte ha rilevato che il ricorrente contestava un punto della sentenza… inesistente. Il Tribunale di Novara, infatti, non aveva disposto alcuna confisca di denaro. L’impugnazione, pertanto, attaccava una statuizione mai emessa, risultando manifestamente infondata.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della sentenza ruota attorno al principio della stabilità delle sentenze di patteggiamento. Il legislatore ha voluto limitare drasticamente le possibilità di impugnazione per evitare che un accordo liberamente raggiunto tra le parti potesse essere facilmente messo in discussione in sede di legittimità. Il ricorso è consentito solo per vizi specifici e macroscopici, come l’errore manifesto nella qualificazione del fatto o l’illegalità della pena.
Un errore è “manifesto” solo quando è immediatamente percepibile dalla lettura degli atti, senza alcuna necessità di interpretazione o di valutazione del merito. Se il capo d’imputazione descrive una condotta che può ragionevolmente rientrare nella fattispecie di reato contestata, il ricorso è inammissibile. Allo stesso modo, è inammissibile un ricorso che si basa su censure vaghe o che, come nel caso esaminato, contesta provvedimenti mai adottati.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza sui limiti del ricorso patteggiamento. Le implicazioni pratiche sono chiare: chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento deve basare il proprio ricorso su motivi solidi, specifici e immediatamente riscontrabili. Non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per una riconsiderazione generale dei fatti o per sollevare questioni interpretative. La conseguenza di un ricorso avventato o infondato è, come in questo caso, una dichiarazione di inammissibilità con l’ulteriore condanna a spese e sanzioni, aggravando la posizione processuale del ricorrente.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica del fatto?
No. Secondo la sentenza, la possibilità di ricorrere in Cassazione è limitata ai soli casi di errore manifesto, cioè quando la qualificazione giuridica data dal giudice appare palesemente eccentrica e immediatamente riconoscibile come sbagliata leggendo il capo d’imputazione, senza margini di opinabilità.
Cosa succede se un motivo di ricorso riguarda una parte della sentenza che in realtà non esiste?
Il motivo di ricorso viene dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che non si può impugnare un punto inesistente della sentenza, come nel caso della confisca del denaro che, di fatto, non era mai stata disposta dal giudice di merito.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, poiché si ritiene che il ricorso sia stato proposto in colpa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17661 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 6 ottobre 2023 dal Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 337 cod. pen. Deduce due motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1 Con il primo motivo deduce l’erronea qualificazione della condotta di cui all’art. 337 cod. pen., non risultando in sentenza la natura della condotta contestata al ricorrente e se si è trattato di una resistenza attiva o passiva.
1.2 Con il secondo motivo deduce l’illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, a fronte di una specifica motivazione sulla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti come contestati, fondata, peraltro, sulla confessione resa dall’imputato all’udienza di convalida dell’arresto, si limita a formulare delle censure vaghe e, comunque, manifestamente infondate. Va, al riguardo, ribadito che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione – non ricorrente nella fattispecie in esame in cui dalla contestazione del reato risulta la violenza con cui l’imputato si è opposto all’identificazione – sicché è inammissibile l’impugnazione che, come nel caso in esame, denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023).
Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto manifestamente infondato, attingendo un punto inesistente della sentenza impugnata che non ha disposto la confisca.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 marzo 2024