Ricorso Patteggiamento: Limiti e Condizioni secondo la Cassazione
Il patteggiamento è uno strumento processuale che consente di definire il processo penale in modo rapido, attraverso un accordo tra imputato e pubblico ministero sulla pena da applicare. Ma una volta che la sentenza di patteggiamento è stata emessa, quali sono i margini per impugnarla? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti del ricorso patteggiamento, chiarendo due aspetti fondamentali: la contestazione della responsabilità e la richiesta di benefici non inclusi nell’accordo, come la sospensione condizionale della pena.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di un accordo con la Procura, otteneva una sentenza di patteggiamento per il reato di rapina impropria dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Nonostante l’accordo raggiunto, il suo difensore decideva di presentare ricorso per Cassazione contro tale sentenza, sollevando due questioni principali.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento
Il difensore dell’imputato basava il suo ricorso su due argomentazioni:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione sull’accertamento della responsabilità: Si sosteneva che il giudice del patteggiamento avesse omesso di valutare la presenza delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale (ad esempio, per evidente insussistenza del fatto).
2. Mancata concessione della sospensione condizionale della pena: Si lamentava che il giudice non avesse concesso il beneficio della sospensione condizionale, pur in assenza di una specifica richiesta o accordo sul punto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che pone paletti molto precisi alla possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, ritenendoli entrambi non validi sulla base di principi normativi e giurisprudenziali chiari.
Inammissibilità della Doglianza sulla Responsabilità
Sul primo punto, la Cassazione ha richiamato l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017). Questa norma stabilisce in modo esplicito che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non può essere basato sulla presunta erronea valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In altre parole, una volta accettato il patteggiamento, l’imputato non può più tornare indietro e sostenere in Cassazione che avrebbe dovuto essere assolto. L’accordo sulla pena implica una rinuncia a contestare la colpevolezza nei termini previsti per questo tipo di impugnazione. Pertanto, il motivo è stato considerato non consentito dalla legge.
Infondatezza della Richiesta di Sospensione Condizionale
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che, nel contesto del patteggiamento, la concessione della sospensione condizionale della pena non è un potere esercitabile d’ufficio dal giudice. Essendo il patteggiamento un accordo negoziale tra le parti (imputato e pubblico ministero), ogni suo elemento, inclusi i benefici come la sospensione della pena, deve far parte integrante di tale accordo. In alternativa, entrambe le parti devono devolvere esplicitamente la decisione sul punto al potere discrezionale del giudice. Nel caso specifico, non solo l’accordo non prevedeva la sospensione condizionale, ma il pubblico ministero non aveva prestato il proprio consenso a tale concessione. Di conseguenza, il giudice non poteva in alcun modo concedere un beneficio che travalicava i termini del patto siglato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui la sentenza di patteggiamento ha una stabilità quasi assoluta, con margini di impugnazione estremamente ristretti. Le conclusioni pratiche sono le seguenti:
1. Accettazione della Responsabilità: La scelta di patteggiare implica un’accettazione del quadro accusatorio ai fini dell’accordo sulla pena, precludendo un successivo ripensamento in sede di Cassazione sulla propria colpevolezza.
2. Completezza dell’Accordo: Qualsiasi beneficio, come la sospensione condizionale, deve essere negoziato e inserito esplicitamente nell’accordo di patteggiamento. Non è possibile sperare in una concessione “d’ufficio” da parte del giudice se la Procura non è d’accordo.
3. Conseguenze dell’Inammissibilità: Un ricorso presentato al di fuori dei casi consentiti viene dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice avrebbe dovuto assolvere l’imputato?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è inammissibile se si deduce l’omessa valutazione delle condizioni per una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
In un patteggiamento, il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena se non era prevista nell’accordo?
No. La sospensione condizionale della pena può essere concessa solo se fa parte integrante dell’accordo tra imputato e pubblico ministero o se entrambe le parti hanno esplicitamente demandato tale decisione al giudice. Non può essere concessa d’ufficio se manca il consenso del pubblico ministero.
Cosa accade se si propone un ricorso per cassazione contro un patteggiamento per motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25433 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/03/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il giudice per le indagini preliminari di Milano applicava al ricorrente la pe concordata per il reato di rapina impropria a lui contestato.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità per il reato contestato.
Il motivo non è consentito.
Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401)
2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione d sospensione condizionale della pena.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il collegio riafferma che in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sen soltanto se faccia parte integrante dell’accordo o se la questione relativa sia esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del g in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione esclud nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d’ufficio ( 42973 del 13/06/2019, NOME, Rv. 277610 – 01).
Nel caso in esame l’accordo non è stato raggiunto sulla concessione della sospens condizionale in quanto il pubblico ministero non ha prestato, sul punto, il consenso.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024
L’estensore
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La Presidente