Ricorso Patteggiamento: i Limiti Stabiliti dalla Cassazione
Con l’ordinanza n. 26441 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui confini dell’impugnazione della sentenza di patteggiamento, offrendo un’importante lezione sulla specificità dei motivi ammessi. Il caso in esame riguarda un ricorso patteggiamento dichiarato inammissibile perché fondato su censure generiche e non rientranti nel novero di quelle consentite dalla legge. Questa decisione rafforza la stabilità degli accordi raggiunti tra accusa e difesa, limitando drasticamente le possibilità di rimetterli in discussione.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il c.d. patteggiamento), emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bologna. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva presentato ricorso per Cassazione, lamentando un unico vizio: la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si contestava al giudice di non aver adeguatamente spiegato perché non sussistessero i presupposti per un proscioglimento immediato dell’imputato.
Analisi del Ricorso Patteggiamento e la Riforma del 2017
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione sulla portata dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto con la legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando). Tale norma ha circoscritto in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso viziato).
2. Difetto di correlazione tra la richiesta formulata e la sentenza emessa.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
La censura sollevata dal ricorrente, relativa alla motivazione sull’art. 129 c.p.p., è stata ritenuta dalla Corte del tutto estranea a queste categorie. Si tratta, infatti, di una doglianza generica e formale che non rientra nei vizi specifici e circoscritti per i quali il legislatore ha mantenuto aperta la via dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha sottolineato come, in caso di patteggiamento, l’accordo stesso tra le parti costituisca il fondamento della decisione, esonerando il giudice da un onere di motivazione esteso come quello richiesto per una sentenza dibattimentale. Il ruolo del giudice è quello di verificare la correttezza della qualificazione giuridica, la congruità della pena e, appunto, l’assenza di evidenti cause di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p.
Nel caso specifico, la Corte ha evidenziato come il G.u.p. avesse concretamente operato tale vaglio, tanto da aver dichiarato l’estinzione per prescrizione di un altro capo d’imputazione a carico dello stesso imputato e di un coimputato. Questo dimostra che il controllo previsto dalla legge era stato effettuato. Il ricorrente, d’altro canto, non aveva indicato alcun argomento specifico che avrebbe dovuto imporre al giudice una decisione di assoluzione o proscioglimento, limitandosi a una critica formale.
Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato giudicato non solo non consentito dalla legge, ma anche intrinsecamente generico, portando a una declaratoria di inammissibilità e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso, volto a preservare l’efficienza e la stabilità del rito del patteggiamento. Le implicazioni pratiche sono chiare: presentare un ricorso patteggiamento è un’azione con margini di successo molto ristretti. È inutile e controproducente basare l’impugnazione su critiche generiche alla motivazione del giudice, specialmente quando queste non rientrano nei vizi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La difesa deve concentrarsi esclusivamente sulla dimostrazione di uno dei quattro vizi specifici ammessi, consapevole che il sindacato della Cassazione su questo tipo di sentenze è estremamente limitato.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per carenza di motivazione sulla non applicabilità delle cause di non punibilità?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che questo motivo è generico e non rientra tra le cause tassative di ricorso previste dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, risultando quindi inammissibile.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa deve verificare il giudice prima di accogliere una richiesta di patteggiamento?
Il giudice deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena concordata e deve escludere la presenza di cause di proscioglimento immediato previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26441 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 26441 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NOCERA SUPERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza del 15 dicembre 2023 il G.u.p. del Tribunale di Bologna, accogliendo la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la pena di giustizia.
Avverso la sentenza ricorre NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce carenza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le censure dedotte risultano assolutamente generiche e solo formali ed esorbitano dalle categorie di vizi consentite dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta
e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Inoltre, va considerato che questa Corte, già prima della novella legislativa, aveva affermato che, in caso di patteggiamento, l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824).
Nel caso in esame, vi è un chiaro richiamo all’insussistenza dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. – vaglio per altro concretamente operato dal G.u.p. in relazione al capo Q) per il COGNOME ed in relazione ad altro coimputato, dichiarando l’estinzione per prescrizione – né sono indicati dal ricorrente gli argomenti che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento dell’imputato (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 – dep. 2015, Rv. 261802), cosicché il motivo oltre a non essere consentito è anche generico.
Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 02/04/2024.