Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27493 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 27493 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a ALBENGA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SAVONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.u.p. del Tribunale di Savona emetteva la sentenza indicata in epigrafe in data 13 dicembre 2023, con la quale applicava a NOME COGNOME e NOME COGNOME la pena concordata, per plurimi delitti di furto aggravati, consumati e tentati.
I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME constano di un solo motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., in quanto i setti furti attribuiti a COGNOME – il motivo viene sviluppato solo in ordine a
tale ultimo imputato – risultano procedibili a querela, cosicché il G.u.p. avrebbe dovuto costatare il difetto della stessa, in quanto oltre all’assenza della istanza di punizione le querele sono sporte per conto di attività commerciali e persone giuridiche senza procura speciale comprovante la fonte della rappresentanza.
4. I ricorsi sono inammissibili.
Va premesso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, proposto per motivi diversi da quelli previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combiNOME disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell’art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen (in motivazione la Corte ha affermato che, con tale ultima norma, il legislatore ha voluto estendere la procedura senza formalità a tutte le sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen., a prescindere da quale sia la causa di inammissibilità da dichiararsi Sez. 5, n. 28578 del 06/03/2018, dep. 20/06/2018, Rv. 273323 – 01; mass. conf.: N. 3110 del 2018 Rv. 272145 – 01).
5. Le censure dedotte risultano assolutamente generiche e solo formali ed esorbitano dalle categorie di vizi consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Inoltre, va considerato che questa Corte, già prima della novella legislativa, aveva affermato che, in caso di patteggiamento, l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 de 13/07/2006, Rv. 234824).
Nel caso in esame, vi è un richiamo all’insussistenza dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. né sono indicati dal ricorrente gli argomenti che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento dell’imputato (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 – dep. 2015, Rv. 261802), non si verte in tema di pena illegale, in quanto la sanzione è concordata nel rispetto dei limiti edittali.
Quanto poi al tema specifico dell’assenza di querela, il motivo è
manifestamente infondato in quanto le querele sussistono in ordine a ciascun reato e coloro che hanno sporto querela sono pienamente legittimati. Difatti, per il capo G) NOME COGNOME ha dichiarato di essere soda accomandataria, quindi legale rappresentante, della RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la punizione; per il capo A) NOME COGNOME si è dichiarata rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE e ha sporto querela in data 17 ottobre 2022, per il capo B) il 23 ottobre 2022, per il capo D) in data 10 gennaio 2023; per il capo C) COGNOME NOME ha sporto querela in data 12 dicembre 2022 in relazione al furto relativo al RAGIONE_SOCIALE che è, per quanto emerge, impresa individuale con ditta coincidente con il cognome del querelante, per il capo E) in data 11 gennaio 2023, per il capo 3) in data 1 febbraio 2023; per il capo F) COGNOME NOME in data 16 gennaio 2023 sporgeva querela dichiarandosi legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e per il capo K) in data 31 gennaio 2023; per il capo H) NOME sporgeva querela in data 31 gennaio 2023, quale proprietario e titolare del RAGIONE_SOCIALE; per il capo I) COGNOME NOME si dichiarava titolare della RAGIONE_SOCIALE in data 31 gennaio 2023, allorchè sporgeva querela.
E, dunque, per un verso la denuncia di improcedibilità non è stata operata dinanzi al giudice di merito al momento della formulazione dell’accordo sulla pena, intervenuto il 13 dicembre 2023, quindi vigente la disciplina di nuovo conio estensiva della procedibilità a querela; per altro verso, la contestazione viene mossa con l’attuale ricorso in modo del tutto generico, a fronte del principio consolidato per cui l’omessa indicazione, nella querela proposta dal legale rappresentante della persona giuridica, della fonte dei poteri di rappresentanza non ne determina la nullità, ma, nel caso in cui l’effettiva titolarità di tale potere venga formalmente contestata, ciò impone al giudice di procedere alla verifica in concreto della sua sussistenza (Sez. 6, n. 8699 del 16/02/2010, COGNOME, Rv. 246177 – 01, in caso di querela presentata dal socio di una società in nome collettivo, conf. N. 10201 del 1997 Rv. 209018 – 01, N. 17640 del 2003 Rv. 224685 – 01, N. 33444 del 2005 Rv. 234962 – 01, N. 19368 del 2006 Rv. 234539 – 01).
6. Ne consegue, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 25/03/2024
Il Consigliere estensore
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Il Pre *dente