Ricorso Patteggiamento: Inammissibile se l’Errore non è Manifesto
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta una via processuale che permette di definire il giudizio in modo rapido. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, specificando che la doglianza relativa a un’errata qualificazione giuridica del reato è ammissibile solo se l’errore è palese e immediatamente riscontrabile.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato con il Pubblico Ministero una pena di quattro mesi di reclusione e 120 euro di multa per il reato di furto semplice (ex art. 624 c.p.), decideva di presentare ricorso per cassazione. La sua difesa si basava su un unico motivo: l’erroneità della qualificazione giuridica del fatto. Sostanzialmente, l’imputato riteneva che il fatto commesso non dovesse essere inquadrato come furto, contestando così la base legale su cui si fondava l’accordo per la pena.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento in Cassazione
La legge processuale penale pone dei paletti molto precisi all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi per cui è possibile presentare ricorso alla Suprema Corte. Tra questi figura, appunto, l'”erronea qualificazione giuridica del fatto”.
Questa previsione, tuttavia, non apre le porte a una rivalutazione completa del merito della vicenda. La Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione del diritto. Nel contesto del patteggiamento, questo controllo è ancora più stringente.
Le Motivazioni della Cassazione: La Necessità di un “Errore Manifesto”
La Corte ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, fornendo una motivazione chiara e in linea con la sua precedente giurisprudenza. Secondo i giudici, il motivo di ricorso non può limitarsi a una generica e astratta contestazione della qualificazione giuridica. Per essere ammissibile, la doglianza deve denunciare un “errore manifesto”.
Cosa si intende per errore manifesto? Si tratta di un errore palese, evidente, che salta all’occhio dalla sola lettura della sentenza impugnata, senza che sia necessaria alcuna complessa attività di analisi o interpretazione. L’errore deve essere, in un certo senso, “auto-evidente”.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che le censure dell’imputato fossero “meramente evocative del vizio”, ovvero non supportate da elementi concreti che dimostrassero un’evidente e indiscutibile errata applicazione della legge penale da parte del giudice di merito. Citando un proprio precedente (sentenza n. 15553/2018), la Corte ha confermato che denunciare “errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato” porta inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di patteggiamento è diventata definitiva. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è uno strumento eccezionale, da utilizzare solo in presenza di vizi procedurali o di errori giuridici macroscopici e non per rimettere in discussione valutazioni che sono state alla base dell’accordo tra le parti.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No, l’impugnazione è consentita solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Quali caratteristiche deve avere l’errore sulla qualificazione giuridica del fatto per poter fare ricorso contro un patteggiamento?
Secondo la Corte di Cassazione, l’errore deve essere “manifesto”, ossia palese, evidente e immediatamente riconoscibile dalla semplice lettura della sentenza, senza che siano necessarie complesse analisi giuridiche.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8703 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8703 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMENOME COGNOME nato a GENOVA il 06/11/1994
avverso la sentenza del 03/09/2024 del TRIBUNALE di GENOVA
dato ayrso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
L’imputato NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Genova che gli ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa in ordine al delitto di furto semplice, eccependo l’erroneità della qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall’art. 624 cod. pen. che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata “senza formalità” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.
Infatti, la disposizione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza nei limiti dei soli casi d errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619).
All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 15/01/2025.