Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41061 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41061 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI 04KHIRA) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2025 del GIP TRIBUNALE di VITERBO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 deducendo vizi della motivazione in merito alla responsabilità dell’imputato e alla qualificazione giuridica della condotta;
ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.);
ritenuto, infatti, che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata al solo caso di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che, come nel caso di specie, denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025
so re
Il Presidente /,