Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1118 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1118 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di SALERNO;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito del plano;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza resa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in data 19 luglio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in accoglimento della concorde richiesta delle parti in relazione al reato di riciclaggio continuato in concorso, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61-bis cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche e applicata la riduzione per il rito applicava ad COGNOME NOME la pena finale di anno uno e mesi dieci di reclusione ed euro 2.230,00 di multa e ad COGNOME NOME, operato l’aumento di pena per la continuazione, la pena finale di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, entrambi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendon l’annullamento.
La difesa di COGNOME NOME articolava un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione della legge penale sostanziale e processuale, assumendo che i fatti contestati avrebbero dovuto essere più correttamente qualificati nel delitto di ricettazione.
Deduceva che il ricorrente non si era mai attivato al fine di ostacolare la provenienza delittuosa del denaro ricevuto, considerato che il COGNOME, interlocutore principale dell’COGNOME, non aveva mai acquistato i quantitativi di carburante che, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe successivamente veduto al ricorrente.
Assumeva anche che non poteva ritenersi sussistente l’elemento soggettivo del reato contestato, avuto riguardo alle modalità grossolane della condotta posta in essere.
Osservava infine che la corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati avrebbe consentito al ricorrente di avanzare istanza finalizzata alla sospensione del procedimento con messa alla prova.
la difesa di COGNOME NOME articolava un unico motivo di doglianza con il quale deduceva manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, assumendo in particolare che la Corte d’Appello aveva argomentato riportandosi pedissequamente alla motivazione della sentenza di primo grado, fornendo in tal modo una risposta superficiale ai motivi di appello dedotti e rassegnando argomenti che si risolvevano in una mera valutazione soggettiva basata su ipotesi investigative prive di riscontri oggettivi.
3. I ricorsi sono inammissibili.
L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. stabilisce che le parti possono proporre ricorso contro la sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto d correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
I motivi dedotti dai ricorrenti – che peraltro risultano del tutto generici e te a sollecitare una non consentita rivalutazione nel merito delle prove assunte, ciò che costituisce ulteriore motivo di inammissibilità degli stessi – non rientrano fra quelli indicati nella disposizione su richiamata, salvo quello, dedotto da COGNOME NOME, avente ad oggetto l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Al riguardo deve osservarsi che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione
deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 – 01).
Nel caso di specie la dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto non risulta con immediatezza e senza margini di opinabilità ma, al contrario, viene dedotta dal ricorrente sulla scorta di argomentazioni che appaiono del tutto eccentriche rispetto al tenore dell’imputazione e inoltre tese a una rilettura nel merito delle prove assunte, inammissibile nella presente sede.
Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere dichiarat inammissibili.
I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente