Ricorso Patteggiamento: Limiti e Inammissibilità per Errata Qualificazione Giuridica
Il ricorso patteggiamento rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale, ma le vie per impugnarlo sono strette e ben definite. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i limiti alla possibilità di contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, specialmente quando il motivo è l’errata qualificazione giuridica del fatto. Vediamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti di Causa
Il caso analizzato trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Novara. L’imputato aveva concordato una pena per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati diversamente. In particolare, affermava che la detenzione della sostanza non fosse finalizzata allo spaccio, ma destinata all’uso personale e, pertanto, non punibile.
L’analisi del ricorso patteggiamento da parte della Cassazione
Il motivo di doglianza del ricorrente si concentrava sull’errata qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sulla rigida disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017, che ha modificato l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui è possibile ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. Tra questi figurano:
1. Vizi nella espressione della volontà dell’imputato;
2. Difetto di correlazione tra l’accusa e la sentenza;
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto;
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Il motivo sollevato dal ricorrente, sebbene rientri apparentemente nel terzo punto, è stato giudicato pretestuoso e inconsistente dalla Corte Suprema.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito un punto cruciale: in tema di patteggiamento, la possibilità di contestare l’erronea qualificazione giuridica del fatto non è assoluta. La giurisprudenza consolidata, richiamata anche nell’ordinanza, ha stabilito che tale vizio può essere fatto valere solo quando la qualificazione adottata dal giudice del merito risulti, con “indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica” rispetto al contenuto del capo di imputazione.
In altre parole, non è sufficiente prospettare una diversa interpretazione dei fatti, come quella tra spaccio e uso personale. È necessario che l’errore del giudice sia macroscopico, evidente fin dalla prima lettura degli atti, al punto da non lasciare spazio a dubbi interpretativi. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che tale palese eccentricità non sussistesse, rendendo il motivo di ricorso del tutto infondato e strumentale.
Le Conclusioni
La decisione riafferma la natura negoziale e tendenzialmente definitiva del patteggiamento. L’accordo tra accusa e difesa sulla pena cristallizza una certa valutazione del fatto, che può essere messa in discussione solo in presenza di vizi gravi e manifesti. Consentire un ricorso patteggiamento basato su una mera rilettura dei fatti svuoterebbe di significato l’istituto stesso, trasformando la Cassazione in un terzo grado di merito, compito che non le spetta.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende, a sanzione dell’uso pretestuoso dello strumento impugnatorio.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi di ricorso: problemi con l’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra accusa e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa significa che la qualificazione giuridica deve essere “palesemente eccentrica” per poter impugnare un patteggiamento?
Significa che l’errore del giudice nell’inquadrare il fatto in una specifica norma di reato deve essere evidente, immediato e indiscutibile leggendo il capo d’imputazione. Non è sufficiente proporre una diversa interpretazione dei fatti, ma l’errore deve essere macroscopico.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso 4.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32328 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOME
(dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Novara per il rea commesso in concorso con altri, di cui all’art. 73, comma 5 (così riqualificata l’originaria imputazione), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Ostuni, 15/07/2023).
Ritenuto che il motivo sollevato (errata qualificazione giuridica del fatto, trattandosi di detenzione non punibile, perché finalizzata all’uso personal della sostanza stupefacente) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volont dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erron qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misur sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato che, nel caso di specie, la contestazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto operata dal ricorrente risulta inconsistent appalesandosi del tutto pretestuosa. Si deve, invero, ribadire che, in tema d patteggiamento, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252), evenienza non rinvenibile nel caso che occupa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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