Ricorso Patteggiamento: Limiti e Motivi di Inammissibilità secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento processuale penale, ma quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, stabilendo con fermezza quando questo debba essere dichiarato inammissibile. La decisione offre spunti cruciali per comprendere la natura dell’accordo tra imputato e pubblica accusa e le sue conseguenze processuali.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Bologna per un reato concernente la normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). L’imputato, dopo aver concordato la pena, ha tentato di rimettere in discussione la decisione del giudice di prime cure, lamentando una presunta carenza di motivazione in merito alla sua effettiva responsabilità penale.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte, con una procedura snella de plano, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del patteggiamento: esso è il risultato di un accordo tra le parti. Di conseguenza, i motivi di ricorso che mettono in discussione la responsabilità dell’imputato sono intrinsecamente incompatibili con il rito scelto. Accettando di patteggiare, l’imputato rinuncia a contestare nel merito l’accusa, focalizzando l’accordo unicamente sulla misura della sanzione.
Il Controllo del Giudice e la Motivazione
La Corte ha ribadito un principio consolidato: nel giudicare una richiesta di patteggiamento, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione analitica e approfondita sulla colpevolezza, come avverrebbe in un processo ordinario. Il suo compito è circoscritto a una verifica essenziale, delineata dall’art. 129 del codice di procedura penale. Egli deve accertarsi che non sussistano evidenti cause di proscioglimento, come ad esempio la prova che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni dell’ordinanza si basano sul fatto che la statuizione sulla responsabilità, in una sentenza di patteggiamento, deriva direttamente dall’accordo raggiunto. Contestare questo punto in sede di legittimità equivale a contraddire la scelta processuale precedentemente fatta. Il semplice richiamo all’art. 129 c.p.p. è considerato motivazione sufficiente a dimostrare che il giudice ha effettuato il controllo richiestogli dalla legge. Qualsiasi ulteriore disamina sarebbe superflua e in contrasto con la logica deflattiva del rito speciale. La Corte ha citato un proprio precedente (sentenza n. 15927 del 2015), confermando la coerenza del suo orientamento giurisprudenziale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
In conclusione, la decisione della Cassazione rafforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole che le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Non è possibile utilizzare il ricorso patteggiamento come uno strumento per ottenere un secondo giudizio sulla propria responsabilità. L’appello è precluso, e il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici vizi di legge, tra i quali non rientra la critica alla motivazione sulla colpevolezza, implicitamente accettata con l’accordo sulla pena.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento contestando la motivazione sulla responsabilità?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che tali motivi sono incompatibili con la natura dell’accordo che sta alla base del patteggiamento, il quale presuppone un’accettazione della responsabilità in cambio di una riduzione della pena.
Qual è il controllo che il giudice deve effettuare prima di approvare un patteggiamento?
Il giudice deve verificare che non sussistano le cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale. Se non emergono elementi per un’assoluzione immediata, può ratificare l’accordo sulla pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
L’imputato che ha proposto il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32890 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME COGNOMECUI 05BBUSR) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, statuizione che costituisce risultato dell’accordo delle parti e dunque su argomenti incompatibili con l’avvenuto concordato sanzionatorio in relazione al reato di cui all’art. di cui 73 d.P.R. 309/1990, tenuto conto che ai fini della motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo. (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, COGNOME, Rv. 263082);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2024
Il Presidente rel.