Ricorso Patteggiamento: Limiti e Inammissibilità per Eccessività della Pena
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una scelta strategica per l’imputato, ma comporta precise conseguenze sulla possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, specificando quando questo risulta inammissibile. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i limiti di questo strumento processuale.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato, condannato per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) a seguito di patteggiamento, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava l’eccessività della pena concordata con il pubblico ministero e applicata dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.). L’imputato, in sostanza, riteneva la sanzione sproporzionata rispetto ai fatti contestati.
La Disciplina del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha immediatamente qualificato il ricorso come manifestamente infondato, basando la sua decisione sul dettato normativo dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Vizi della volontà: problemi legati all’espressione del consenso dell’imputato.
2. Mancata correlazione: discordanza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice.
3. Errata qualificazione giuridica: errore del giudice nel classificare il reato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: applicazione di una sanzione non prevista dalla legge o in misura superiore al massimo edittale.
Come si evince, la norma non include tra i motivi di ricorso la valutazione sulla congruità o l’eccessività della pena concordata tra le parti.
le motivazioni
La Corte ha ritenuto l’assunto del ricorrente palesemente estraneo al novero dei motivi consentiti. La scelta di accedere al patteggiamento è un accordo processuale che implica l’accettazione della pena proposta in cambio di benefici, come la riduzione fino a un terzo della sanzione. Una volta che l’accordo è stato raggiunto e ratificato dal giudice, non è più possibile rimetterlo in discussione lamentando che la pena sia “troppo alta”.
Il legislatore ha volutamente limitato le possibilità di impugnazione per garantire la stabilità e l’efficienza di questo rito speciale. Consentire un riesame nel merito della congruità della pena snaturerebbe la logica stessa del patteggiamento, che si fonda proprio su un accordo liberamente sottoscritto. La doglianza sull’eccessività della sanzione è, pertanto, un motivo che non trova spazio nel perimetro disegnato dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., rendendo il ricorso inammissibile.
le conclusioni
Con questa ordinanza, la Suprema Corte riafferma un principio consolidato: il ricorso patteggiamento è uno strumento a critica vincolata. Non è una terza istanza di giudizio sulla proporzionalità della pena, ma un rimedio eccezionale volto a correggere specifici errori procedurali o di diritto. La decisione di dichiarare inammissibile il ricorso ha comportato, come conseguenza automatica, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Tale pronuncia serve da monito: prima di impugnare una sentenza di patteggiamento, è fondamentale verificare che i motivi rientrino nel ristretto elenco previsto dalla legge, per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze economiche.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento perché si ritiene la pena troppo alta?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’eccessività della pena non è un motivo valido per impugnare una sentenza di patteggiamento, poiché non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
I motivi ammessi dalla legge sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato per legge al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8949 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8949 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/08/2024 del GIP TRIBUNALE di BARI
dato avviso ae parti;
udita la la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME cl. 2000, imputato del reato di cui all’art. 7 d.P.R. n. 309 del 1990 in concorso con COGNOME NOME NOME. 1993, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena emessa nei s confronti dal G.i.p. del Tribunale di Bari, ai sensi dell’art. 444 cod. pro lamentando con unico motivo l’eccessività della pena applicata;
ritenuto che l’assunto sia manifestamente infondato, perché palesement estraneo al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. sul punto Sez. Fer., ord. n. 2874 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01, secondo la quale il ricorso è ammissibi «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuri fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza»);
ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria d inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore del RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2025
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I Presidente,