Ricorso Patteggiamento: i Limiti dell’Impugnazione Secondo la Cassazione
L’istituto dell’applicazione pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa del processo penale. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto circoscritte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 32881 del 2024, offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti entro cui è ammesso il ricorso patteggiamento, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato.
I Fatti del Caso
Quattro soggetti, condannati con sentenza di patteggiamento dal GUP di Cassino per concorso in reati legati agli stupefacenti (artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. 309/1990), hanno presentato ricorso per Cassazione. I motivi di impugnazione erano differenti: tre dei ricorrenti lamentavano che il giudice di merito non avesse adeguatamente motivato l’esclusione delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. Un quarto ricorrente, invece, denunciava una presunta illegalità della pena inflitta.
La Decisione della Corte sul Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili con una procedura de plano, ovvero senza udienza, ritenendo i motivi proposti non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Questa decisione si fonda su due principi cardine relativi all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
La Valutazione dell’Art. 129 c.p.p. nel Patteggiamento
Per quanto riguarda i primi tre ricorsi, la Cassazione ha ribadito un principio pacifico in giurisprudenza: nella motivazione di una sentenza di patteggiamento, il semplice richiamo all’art. 129 c.p.p. è sufficiente. Questo richiamo implica che il giudice ha compiuto la necessaria verifica sulla possibile esistenza di cause di assoluzione e le ha escluse. Non è richiesta, pertanto, una disamina analitica e dettagliata delle ragioni per cui si è escluso il proscioglimento. La natura stessa del patteggiamento, basata su un accordo tra le parti, limita il controllo del giudice alla verifica della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, della congruità della pena e, appunto, all’assenza di evidenti cause di non punibilità. Tentare di contestare questo aspetto nel merito equivale a rimettere in discussione l’accordo stesso, un’azione non permessa attraverso il ricorso patteggiamento.
L’Illegalità della Pena come Motivo di Ricorso
In riferimento al quarto ricorso, che lamentava l’illegalità della pena, la Corte lo ha liquidato come motivo ‘indeducibile’. Ciò significa che la doglianza non poteva essere proposta in quella sede, poiché non era ravvisabile alcuna effettiva illegalità nella pena concordata e applicata dal giudice. Il controllo di legalità della pena in sede di Cassazione è ammesso, ma solo quando la pena si pone al di fuori del sistema sanzionatorio previsto dalla legge (es. pena di specie diversa o quantificata oltre i limiti edittali massimi), circostanza non riscontrata nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda sulla natura consensuale del patteggiamento. Accettando questo rito, l’imputato rinuncia a contestare il merito dell’accusa in cambio di uno sconto di pena. Di conseguenza, le possibilità di impugnazione sono drasticamente ridotte rispetto a una sentenza emessa a seguito di un dibattimento ordinario. La giurisprudenza mira a preservare l’efficienza e la finalità deflattiva del rito, impedendo che il ricorso diventi uno strumento per riaprire surrettiziamente una discussione sul merito dei fatti o sulla valutazione del giudice, che il patteggiamento stesso intende superare. La motivazione della Corte, pur sintetica, è dunque densa di significato: il patteggiamento è un accordo e, come tale, una volta ratificato dal giudice, può essere messo in discussione solo per vizi macroscopici e non per riesaminare valutazioni già implicitamente accettate dalle parti.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la via del ricorso patteggiamento è stretta e percorribile solo in presenza di vizi specifici, come l’errata qualificazione giuridica del fatto o un’illegalità palese della pena. Le contestazioni relative alla motivazione sull’assenza di cause di proscioglimento sono destinate all’inammissibilità se il giudice ha, anche solo implicitamente tramite il richiamo all’art. 129 c.p.p., dato atto del suo controllo. Questa pronuncia serve da monito per la difesa: la scelta del patteggiamento deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza che le successive possibilità di impugnazione sono estremamente limitate.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento lamentando che il giudice non ha motivato a sufficienza sull’assenza di cause di proscioglimento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, nella sentenza di patteggiamento è sufficiente il semplice richiamo all’art. 129 del codice di procedura penale per ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, senza che siano necessarie ulteriori e più analitiche disamine.
Quali sono i limiti del ricorso contro una sentenza di applicazione pena (patteggiamento)?
Il ricorso è consentito solo per motivi specifici e non può rimettere in discussione l’accordo tra le parti. Come emerge dall’ordinanza, i motivi non consentiti, come una generica contestazione sulla valutazione del giudice ex art. 129 c.p.p. o la denuncia di una presunta illegalità della pena non concretamente ravvisabile, portano a una dichiarazione di inammissibilità.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Nel caso esaminato, tale somma è stata liquidata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32881 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32881 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: BIBA ENES nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CASSINO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che i ricorsi proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME avverso la sentenza di applicazione pena per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990 devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai motivi di ricorso proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. – come nel caso di specie è avvenuto – è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, COGNOME, Rv. 263082) la cui
sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sen impugnata, fin dal capo di imputazione, enuncia gli elementi che, in fatti, rinv al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990;
che, con riferimento al motivo di ricorso che denuncia la illegalità della proposto da RAGIONE_SOCIALE, si tratta di motivo indeducibile non essendo ravvisabi nella pena inflitta alcuna illegalità;
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore del cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2024
La Preside e lelatrice