Ricorso Patteggiamento: i Limiti all’Impugnazione secondo la Cassazione
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta una scelta strategica per l’imputato, ma comporta precise conseguenze. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, ribadendo un principio fondamentale: non si può contestare ciò che si è concordato. L’analisi di questa decisione offre spunti essenziali per comprendere la natura dell’accordo e i suoi effetti processuali.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di un procedimento per un reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990 in materia di stupefacenti, aveva raggiunto un accordo con la pubblica accusa per l’applicazione di una pena concordata. Il Giudice per l’Udienza Preliminare, verificata la correttezza dell’accordo, aveva emesso la relativa sentenza. Tuttavia, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione contro tale sentenza, sollevando dubbi sulla sua legittimità.
L’Appello e i Motivi del Ricorso Patteggiamento
I motivi posti a fondamento del ricorso erano specifici: l’imputato lamentava l’omessa motivazione della sentenza in merito alla sua responsabilità penale e criticava i criteri di determinazione della pena. In sostanza, dopo aver acconsentito a un determinato esito processuale, tentava di rimetterlo in discussione contestando proprio i punti cardine dell’accordo: l’affermazione di colpevolezza e l’entità della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura snella e accelerata, definita de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza formale. La decisione si basa su una logica giuridica ferrea: il patteggiamento è un accordo che presuppone il consenso dell’imputato. Tale consenso copre sia l’accertamento della responsabilità sia la misura della pena.
Le Motivazioni della Decisione
Secondo gli Ermellini, presentare un ricorso patteggiamento basato su argomenti come la mancanza di motivazione sulla responsabilità o la congruità della pena è una contraddizione in termini. Questi elementi sono il risultato diretto e la sostanza stessa dell’accordo raggiunto tra difesa e accusa. L’imputato, accettando il patteggiamento, rinuncia implicitamente a contestare tali aspetti.
La Corte ha sottolineato che i motivi addotti erano “incompatibili con l’avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato”. L’appello è consentito solo per motivi specifici, come l’applicazione di una pena illegale o un errore di calcolo, ma non per rimettere in discussione il merito di un accordo liberamente sottoscritto. Consentire il contrario snaturerebbe l’istituto del patteggiamento, trasformandolo da strumento di definizione rapida del processo a un mero passaggio intermedio e incerto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma con chiarezza che la scelta del patteggiamento è una decisione processuale seria e con effetti quasi definitivi. Chi opta per questa via deve essere pienamente consapevole che sta limitando drasticamente le proprie facoltà di impugnazione. Non è possibile “tornare indietro” e contestare l’assetto concordato, a meno di vizi macroscopici e tassativamente previsti dalla legge. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici: il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per motivi molto specifici previsti dalla legge, come l’applicazione di una pena illegale. Non è possibile contestare il merito della responsabilità o la congruità della pena, poiché questi sono elementi accettati con l’accordo stesso.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sollevati (relativi alla motivazione sulla responsabilità e alla determinazione della pena) erano in diretta contraddizione con il consenso che l’imputato aveva già prestato firmando l’accordo di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro un patteggiamento?
La conseguenza principale è che la sentenza di patteggiamento diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32872 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32872 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, risultato dell’accordo delle parti, e alla determinazione della pena, non involgente pena illegale, e dunque su argomenti incompatibili con l’avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in relazione al reato di cui all’art. 73 d. PR. 309/1990;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2024
La AVV_NOTAIO relatrice