Ricorso Patteggiamento: La Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta uno strumento di impugnazione con limiti ben precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 32865 del 2024, offre un’importante lezione su quando e come sia possibile contestare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. La decisione ribadisce principi consolidati, sottolineando la natura stessa del patteggiamento e la sufficienza di una motivazione sintetica da parte del giudice.
Il Caso in Esame
Un soggetto, dopo aver patteggiato una pena per un reato legato agli stupefacenti (specificamente, la detenzione e cessione di cocaina, un’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990), ha deciso di presentare ricorso in Cassazione. L’obiettivo era contestare la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale. Tuttavia, la Suprema Corte ha bloccato il tentativo sul nascere, dichiarando il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, cosiddetta de plano.
Limiti del Ricorso Patteggiamento e il ruolo dell’art. 129 c.p.p.
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio pacifico nella giurisprudenza: non tutti i motivi di doglianza sono ammessi quando si impugna una sentenza di patteggiamento. L’ambito di revisione della Cassazione è, in questi casi, estremamente ristretto.
Il punto centrale della questione ruota attorno all’articolo 129 del codice di procedura penale. Questa norma impone al giudice, in ogni stato e grado del processo, di dichiarare d’ufficio la presenza di eventuali cause di proscioglimento (ad esempio, se il fatto non sussiste o se l’imputato non lo ha commesso). Nel caso di specie, il ricorrente lamentava, implicitamente, una mancata valutazione di tali cause.
Le Motivazioni della Corte
La Cassazione ha spiegato che, nel contesto di una sentenza di patteggiamento, il semplice richiamo all’art. 129 c.p.p. da parte del giudice è sufficiente per considerare adempiuto l’obbligo di verifica. Non sono necessarie “ulteriori e più analitiche disamine”. Questo perché la sussistenza di una causa di proscioglimento deve emergere con “carattere di evidenza”, una condizione che non ricorreva nel caso in esame.
Anzi, la Corte ha sottolineato come la stessa sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, contenesse elementi di fatto precisi che indicavano chiaramente l’illiceità della condotta: la detenzione e la successiva cessione di cocaina a un’altra persona, alla quale la sostanza era stata poi sequestrata. Questi elementi, accettati con il patteggiamento, rendevano impossibile sostenere l’evidenza di una causa di assoluzione.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
L’ordinanza in esame conferma due concetti fondamentali per chi si approccia al rito del patteggiamento:
1. Scelta Consapevole: Il patteggiamento è un accordo che implica una forma di accettazione del quadro accusatorio. Impugnarlo successivamente è possibile solo per motivi specifici e tassativi, come vizi del consenso o errori nel calcolo della pena, ma non per rimettere in discussione il merito dei fatti.
2. Fiducia nella Valutazione del Giudice: La giurisprudenza presume che il giudice del patteggiamento abbia effettuato il controllo imposto dall’art. 129 c.p.p. Una motivazione sintetica sul punto è considerata pienamente valida. Chi intende contestare tale valutazione deve dimostrare un’evidenza palmare e immediatamente percepibile di una causa di proscioglimento, cosa assai rara nei fatti.
In conclusione, questa decisione serve da monito: il ricorso patteggiamento non è una via per ottenere un secondo giudizio sui fatti. L’inammissibilità dell’impugnazione comporta, inoltre, conseguenze economiche severe per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla cassa delle ammende.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento. La contestazione non verteva su vizi procedurali o errori di calcolo, ma mirava a rimettere in discussione la valutazione di merito del giudice.
Nella sentenza di patteggiamento, il giudice deve motivare dettagliatamente di aver escluso cause di proscioglimento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che nella motivazione della sentenza il giudice richiami l’art. 129 del codice di procedura penale. Questo semplice richiamo basta a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di evidenti cause di proscioglimento, senza bisogno di ulteriori e più analitiche spiegazioni.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32865 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME.
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di patteggiamento indicata in rubrica, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso il 5 gennaio 2024, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. – come nel caso di specie è avvenuto – è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082), la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità della condotta detenzione e cessione di sostanze stupefacenti tipo cocaina in favore di NOME COGNOME, al quale veniva sequestrata;
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2024
La Presidente relatrice