Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione secondo la Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro processo penale, ma quali sono i confini per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso patteggiamento che mira a rimettere in discussione la qualificazione giuridica del fatto sia destinato all’inammissibilità. Questo principio assume particolare rilevanza nei casi di reati legati agli stupefacenti, dove la distinzione tra fatto di lieve entità e spaccio ordinario ha conseguenze significative sulla pena.
Il caso: un ricorso patteggiamento per spaccio di stupefacenti
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un imputato che, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero, aveva presentato ricorso avverso la sentenza emessa dal Giudice per l’Udienza Preliminare. L’imputazione era estremamente grave: detenzione ai fini di spaccio di quantitativi ingenti di sostanze stupefacenti, nello specifico 1.772 grammi di cocaina, 991 grammi di eroina e 521 grammi di hashish.
Nel suo ricorso, l’imputato lamentava la mancata qualificazione del fatto come reato di lieve entità, previsto dal comma 5 dell’articolo 73 del Testo Unico Stupefacenti, una fattispecie che avrebbe comportato una pena decisamente più mite. La difesa sosteneva, in pratica, che il giudice del patteggiamento avesse errato nel ratificare un accordo che non riconosceva la minore gravità del fatto.
La decisione della Corte: il ricorso patteggiamento è inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile con una procedura snella, cosiddetta de plano. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’accordo raggiunto nel patteggiamento limita drasticamente i motivi di ricorso. Contestare la qualificazione giuridica del fatto, accettata al momento dell’accordo, non rientra tra le censure consentite in questa sede.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha ribadito che la sentenza di patteggiamento si basa su un accordo tra accusa e difesa. Questo patto processuale ha due conseguenze fondamentali:
1. Esonero dall’onere della prova: L’accusa non è tenuta a provare la colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio, come avverrebbe in un dibattimento ordinario.
2. Motivazione Semplificata: La sentenza che recepisce l’accordo è considerata sufficientemente motivata con una descrizione sintetica del fatto, l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica concordata e la congruità della pena.
Il controllo del giudice, in questo contesto, non è una valutazione nel merito della colpevolezza, ma una verifica della volontarietà dell’accordo, dell’assenza di cause di proscioglimento evidenti e della correttezza della qualificazione giuridica e della pena pattuita. Una volta che l’accordo è stato ratificato, non si può pretendere in Cassazione una nuova e diversa valutazione del fatto, a meno di errori palesi e macroscopici.
Nel caso specifico, i giudici hanno sottolineato come l’enorme quantitativo di stupefacenti (oltre 3 kg di droghe pesanti e leggere) rendesse di per sé incensurabile la scelta di non applicare l’ipotesi della lieve entità, confermando la piena correttezza della sentenza impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un punto cruciale per chi sceglie la via del patteggiamento: la decisione è quasi irreversibile per quanto riguarda il merito dell’accusa. La scelta di accordarsi sulla pena implica un’accettazione del quadro accusatorio, inclusa la qualificazione giuridica del reato. Qualsiasi ricorso patteggiamento successivo dovrà concentrarsi su vizi procedurali, errori di calcolo della pena o palesi illogicità della motivazione, ma non potrà trasformarsi in un tentativo di ottenere in appello ciò a cui si è rinunciato in primo grado. Pertanto, la fase dell’accordo con il Pubblico Ministero diventa l’unica e decisiva sede per negoziare la qualificazione giuridica più favorevole.
È possibile contestare la qualificazione giuridica del reato dopo un patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo intervenuto nel patteggiamento preclude la possibilità di contestare successivamente la qualificazione giuridica del fatto, in quanto tale accordo esonera l’accusa dall’onere della prova e si basa sull’accettazione di tale qualificazione da parte dell’imputato.
Qual è il ruolo del giudice nella sentenza di patteggiamento?
Il giudice deve verificare che l’accordo tra le parti sia valido, che la qualificazione giuridica sia corretta e la pena congrua. La sua motivazione può essere succinta e basarsi sulla descrizione del fatto, anche desumibile dal capo d’imputazione, senza dover svolgere un’analisi probatoria approfondita come in un processo ordinario.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile de plano?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proponeva censure non consentite. In sede di patteggiamento, non si può rimettere in discussione la qualificazione del fatto. Inoltre, dato l’enorme quantitativo di stupefacenti, la pretesa di veder riconosciuta l’ipotesi di lieve entità era manifestamente infondata, rendendo la sentenza impugnata incensurabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33263 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33263 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
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avverso la sentenza del 22/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PIACENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce la mancata qualificazione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 TU Stup., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenut esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena “patteggiata” (ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 3 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata (l’imputazione concerne 1.772 gr. di cocaina, 991 gr. di eroina e 521 gr. di hashish), risultando pertanto incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11/07/2024
nsigliere e4ken