Ricorso Patteggiamento: Perché il Merito non si Discute in Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale che permette di definire un procedimento penale in modo rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta conseguenze precise sui mezzi di impugnazione disponibili. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 33256/2024, chiarisce i limiti del ricorso patteggiamento, specialmente quando si tenta di rimettere in discussione la fondatezza dell’accusa.
Il Caso in Esame: Resistenza a Pubblico Ufficiale e Ricorso in Cassazione
Il caso analizzato riguarda un soggetto che, dopo aver concordato una pena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), ha presentato ricorso in Cassazione. La difesa sosteneva che la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Biella fosse errata, in quanto mancava la prova dell’elemento psicologico del reato, ovvero l’intenzione consapevole di opporsi all’atto del pubblico ufficiale.
In sostanza, dopo aver accettato l’accordo sulla pena, l’imputato tentava di ottenere un’assoluzione nel merito in sede di legittimità, una mossa che si è rivelata proceduralmente errata.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza nemmeno la necessità di un’udienza di discussione. La decisione si fonda su un principio consolidato relativo alla natura stessa del patteggiamento.
L’Accordo che Esonera dall’Onere della Prova
Il punto centrale della decisione è che l’accordo intervenuto tra l’imputato e il pubblico ministero, recepito dal giudice nella sentenza, produce un effetto fondamentale: esonera l’accusa dall’onere di provare la colpevolezza dell’imputato. L’accordo stesso implica una base fattuale e giuridica condivisa che rende superfluo il dibattimento.
Di conseguenza, non è possibile, attraverso il ricorso patteggiamento, sollevare censure che mettano in discussione il merito della vicenda, come la mancanza di prove o l’assenza dell’elemento soggettivo del reato.
La Motivazione “Sufficiente” della Sentenza di Patteggiamento
La Corte ribadisce che, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, la sentenza che applica la pena concordata è considerata sufficientemente motivata quando contiene:
1. Una descrizione sintetica del fatto (desumibile anche dal capo d’imputazione).
2. L’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica.
3. La valutazione della congruità della pena patteggiata.
Se il giudice di merito si è attenuto a questa verifica, la sentenza non è criticabile in sede di Cassazione per questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione della colpevolezza.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte sono lineari e perentorie. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché proponeva censure non consentite dalla legge per questo tipo di provvedimento. L’accordo sul patteggiamento cristallizza la vicenda processuale sul piano del fatto e della colpevolezza. Tentare di riaprire la discussione su questi aspetti in Cassazione significa ignorare la natura stessa del rito speciale scelto. La sentenza impugnata aveva rispettato i criteri richiesti dalla legge per la validità del patteggiamento, rendendo il provvedimento finale incensurabile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale stabile: chi sceglie la via del patteggiamento rinuncia a far valere contestazioni sul merito dell’accusa nelle successive fasi di impugnazione. Il ricorso patteggiamento rimane possibile, ma solo per vizi specifici, come errori nella qualificazione giuridica del fatto (se non concordata), l’applicazione di una pena illegale o vizi procedurali gravi. La decisione di patteggiare deve essere quindi ponderata attentamente, con la consapevolezza che preclude quasi ogni possibilità di contestare, in futuro, la propria responsabilità per il fatto contestato. L’inammissibilità del ricorso, inoltre, comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare la propria colpevolezza con un ricorso dopo aver patteggiato la pena?
No, secondo questa ordinanza, l’accordo per il patteggiamento esonera l’accusa dal dover provare il fatto. Il ricorso in Cassazione non può quindi vertere su aspetti di merito, come la mancanza dell’elemento psicologico del reato.
Per quali motivi si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il provvedimento chiarisce che non si possono contestare i fatti o la colpevolezza. Generalmente, i ricorsi ammessi riguardano vizi procedurali, un’errata qualificazione giuridica del fatto che non sia stata oggetto di accordo, o l’applicazione di una pena illegale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33256 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI 06WGAWO) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2024 del TRIBUNALE di BIELLA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce la mancata assoluzione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, per difetto dell’elemento psicologico del delitto di cui all’art. 337 cod. pen. – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena “patteggiata” (ai fini e nei limi di cui all’art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11/07/2024
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