Ricorso Patteggiamento: Guida ai Limiti dell’Impugnazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta conseguenze significative, specialmente per quanto riguarda le possibilità di impugnazione della sentenza. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, sottolineando come non tutti i motivi di doglianza siano ammessi. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio. L’imputato, accusato di un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, D.P.R. 309/1990), aveva concordato una pena di due anni e otto mesi di reclusione, oltre a una multa di 12.000 euro.
Successivamente, tramite il suo difensore, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. L’unico motivo addotto era la violazione degli articoli 125 e 546 del codice di procedura penale, lamentando in sostanza un’omessa motivazione da parte del giudice di primo grado.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché basato su un motivo non consentito dalla legge. La decisione si fonda sull’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
I motivi ammessi sono esclusivamente i seguenti:
1. Vizi della volontà: se il consenso dell’imputato non è stato espresso liberamente.
2. Difetto di correlazione: se c’è una discrepanza tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
3. Erronea qualificazione giuridica: se il fatto è stato inquadrato in una norma penale sbagliata.
4. Illegalità della pena: se la pena applicata non è conforme alla legge o se è illegale la misura di sicurezza disposta.
Nel caso di specie, la censura relativa alla mancanza di motivazione non rientra in nessuna di queste categorie. Pertanto, il ricorso è stato respinto in via preliminare, senza un esame nel merito.
Le motivazioni della Corte Suprema
I giudici della Suprema Corte hanno ribadito che la riforma del 2017 ha introdotto un filtro molto stringente per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore è quello di deflazionare il carico giudiziario e di dare stabilità alle sentenze che nascono da un accordo tra le parti. Permettere un ricorso per motivi generici, come la carenza di motivazione, vanificherebbe lo scopo stesso dell’istituto.
La Corte ha specificato che la doglianza dell’imputato non riguardava né la sua volontà, né la qualificazione del reato, né l’eventuale illegalità della pena. Di conseguenza, il motivo era palesemente “non consentito” dalla legge. La declaratoria di inammissibilità, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, è stata pronunciata “senza formalità”, a conferma della manifesta infondatezza del ricorso.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la difesa: la scelta di accedere al patteggiamento deve essere ponderata attentamente, essendo le vie di impugnazione estremamente limitate. Non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione come un terzo grado di giudizio per ridiscutere aspetti che non rientrano nei rigidi paletti fissati dall’art. 448, comma 2-bis. La sanzione per un ricorso inammissibile è severa: oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare una somma di 4.000 euro alla Cassa delle ammende, un costo non trascurabile che si aggiunge alla pena già patteggiata.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per specifici motivi tassativamente elencati dalla legge, come previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La mancanza di motivazione della sentenza è un motivo valido per impugnare un patteggiamento?
No. Secondo la decisione analizzata, la presunta omessa motivazione non rientra tra i motivi consentiti per il ricorso contro una sentenza di patteggiamento, che includono solo vizi relativi alla volontà dell’imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena.
Cosa succede se si propone un ricorso per patteggiamento con motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34328 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 05FNO5A) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
dato av/iso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 12 dicembre 2023 il G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Berit Zahir la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. in ordine all’omessa motivazione della sentenza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024
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Il Consigliere estensore