Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36455 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 36455 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI NOME) nato in Cina il DATA_NASCITA COGNOME (CUI 020VOLL) nato in Cina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2024 del GIP del TRIBUNALE di MILAno
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati con rito de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 18/04/2024 il Gip del Tribunale di Milano ha applicato, su richiesta RAGIONE_SOCIALE parti, a NOME COGNOME e NOME COGNOME, in ordine ai reati di rapina e sequestro di persona ad essi ascritti (capi da 1 e 2), uniti dal vincolo dell continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti contestate, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.200 di multa.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il comune difensore di fiducia degli imputati, eccependo l’erronea qualificazione giuridica del fatto in riferimento all’aggravante di cui al n.2 del terzo comma dell’art. 628 cod. pen., da ritenersi in ogni caso assorbita nel delitto di cui all’art. 605 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile.
In tema di applicazione della pena su richiesta RAGIONE_SOCIALE parti, la possibilità d ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tate qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; quando, invece, l’imputazione inizialmente formulata venga recepita e come tale ratificata dal giudice, non è necessaria dettagliata motivazione sul punto e quindi l’imputato non può impugnare la sentenza per mancanza e illogicità manifesta della motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE aggravanti contestate dopo aver accettato implicitamente, concordando la pena, la imputazione (cfr. costante giurisprudenza sul punto, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116; Sez. 4, n. 2084 del 07/12/1994, dep. 1995, COGNOME, Rv. 200103; sulla trattazione in tal caso del procedimento con rito de plano, Sez. 6, Ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, rv 272252).
L’inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 24/09/2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente