Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37421 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37421 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Foggia, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 17 giugno 2024, applicava a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME la pena oggetto dell’accordo fra le parti in ordine ai reati associazione a delinquere e riciclaggio agli stessi contestati.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati, che, con separati atti, deducevano l’assenza di motivazione in ordine alla qualificazion giuridica, alla responsabilità ed alla determinazione della pena.
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti; ed invero, p costante orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex ar . 129 cod. proc.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza “de plano” e art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 – 01).
Quanto poi alla contestazione della qualificazione giuridica che pure i ricorsi , cte 41,,,,r,,’, › si ricorda che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricor per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di er manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 – 01). E . caso in esame , tale errore manifesto non appare sussistere, avendo il giudice della sentenza di patteggiamento esposto ampiamente gli elementi di prova sulla base dei quali ritenere che gli imputati fossero stabilmente coinvolti in attività dirette alla sottrazione di veicoli e successivo assemblaggio mezzi di provenienza illecita.
4, Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10 settembre 2024
IL PRESIDENTE NOME ,COGNOME