Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42454 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 42454 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME COGNOME, nato a Pagani il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 30/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, all’esito del giudizio celebrato ai s dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti del ricorrente – imputato del del cui agli artt. 110, 61, primo comma, n. 7, e 640, secondo comma, n. 2, cod. pen. e del delit di cui agli artt. 110, 61, primo comma, n. 2, e 497-ter, primo comma, n. 1, cod. pen. la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione, previa unificazione ai sensi dell’art. secondo comma, cod. pen. dei delitti contestati con quelli di cui alla precedente sentenza irrevocabile, emessa dal medesimo Tribunale.
Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., difesa lamenta vizio di motivazione in ragione del fatto che, al di là dell’accordo raggiunto d parti, il giudice di merito avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali era stata riten non esclusa, la recidiva specifica contestata al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra par integrano un negozio di natura processuale avverso il quale, una volta che il giudice ne ha accertato la correttezza, la parte che vi ha dato origine o vi ha aderito, non è legittimat sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena applicata i contrasto con l’impostazione dell’accordo, salvo che si versi in ipotesi di pena illegale.
E’ esclusa, dunque, la possibilità di ricorrere in sede di legittimità censurando eventuali e di calcolo, ovvero valutazioni concernenti il bilanciamento, la misura delle diminuzioni de pena per effetto dell’applicazione di circostanze attenuanti o la sussistenza di circostanze aggravanti, in quanto, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle part l’accordo si forma, non sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le qua essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse.
Il legislatore, nel coniare la norma di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con l’art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017, ha inteso limitare la ricorribilità sentenza di patteggiamento ai soli casi in cui l’accordo non si sia formato legittimamente o no si sia tradotto fedelmente nella sentenza, ovvero il suo contenuto presenti profili di illeg per la qualificazione giuridica del fatto, per la pena o per la misura di sicurezza, applica omessa, allo scopo sia di scoraggiare ricorsi meramente defatigatori, sia di accelerare l formazione del giudicato.
Dunque, è inammissibile il ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti, non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovve
eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della ste discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod.pen. ovvero attinen bilanciamento delle circostanze del reato, alla misura delle diminuzioni conseguenti alla lor applicazione o alla sussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).
Inoltre, nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’obblig motivazione non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a un funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle l argomentative della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione.
Alle suesposte considerazioni, consegue declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2024.