Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42256 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE ci BENEVENTO
L lata….wgrfgr – alle part3
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO Miftari
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen. ed a applicato su sua richiesta la pena di mesi otto di reclusione, sostenendo l’erronea qualificazi giuridica in relazione al reato di lesioni di cui al capo 2), in relazione al quale non applicabile l’aggravante della connessione teleologica;
È inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, aven giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’erro qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non ris evidenti dal testo del provvedimento impugNOME» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico.
In particolare, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificaz giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con i immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succint motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME 3amal, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
L’inammissibilità del ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024