Ricorso Patteggiamento: I Limiti Fissati dalla Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili per l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di patteggiamento. La decisione sottolinea come il ricorso patteggiamento sia uno strumento con limiti ben precisi, la cui inosservanza porta a una dichiarazione di inammissibilità. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante provvedimento.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza del GIP del Tribunale. Tale sentenza aveva applicato la pena concordata tra l’imputato e il Pubblico Ministero per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (D.P.R. 309/1990), ovvero un’ipotesi di lieve entità.
L’imputato, tramite il suo legale, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando due aspetti principali:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
2. Una presunta violazione di legge relativa al trattamento sanzionatorio applicato.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento
Il cuore della questione risiede nella corretta interpretazione delle norme che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La Corte di Cassazione ha immediatamente evidenziato come il ricorso presentato fosse destinato al fallimento. La normativa di riferimento è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Questi motivi sono estremamente circoscritti e non consentono una rivalutazione generale della decisione del giudice, come invece auspicato dal ricorrente.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza, sulla base di una duplice motivazione.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico. Tuttavia, l’argomento decisivo è stato il fatto che le doglianze sollevate non rientravano in alcuno dei casi previsti dal citato art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La contestazione sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. e le critiche al trattamento sanzionatorio sono questioni di merito che non possono essere fatte valere in sede di legittimità contro una sentenza di patteggiamento.
I giudici hanno inoltre sottolineato che la sentenza impugnata conteneva una precisa modulazione della pena, sulla quale era già stata operata la diminuzione prevista per la scelta del rito speciale. Pertanto, ogni ulteriore contestazione sulla pena era infondata.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione si traduce in una condanna per il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. L’implicazione pratica di questa ordinanza è un forte monito: il patteggiamento è un accordo che, una volta ratificato dal giudice, acquista una notevole stabilità. Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere l’opportunità della pena concordata o per sollevare questioni che dovevano essere valutate prima dell’accordo stesso. La scelta di questo rito alternativo comporta una rinuncia a far valere determinate contestazioni, a fronte del beneficio di una riduzione della pena. La Suprema Corte, con questa pronuncia, rafforza il principio della tassatività dei motivi di ricorso, garantendo certezza ed efficienza al sistema processuale.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che sono molto limitati.
La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere un motivo di ricorso contro il patteggiamento?
No, secondo questa ordinanza, tale motivo non rientra tra quelli previsti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento e, se sollevato, rende il ricorso inammissibile.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42246 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 22418/24 COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d. ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M
che il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonché in ordine al tratta sanzionatorio;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., oltre al rilievo che la sentenza contiene una precisa modulazione della pena, cui viene operata la diminuzione complessiva per la scelta del rito;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024